Il bilancio d’esercizio riflette la situazione veritiera dei valori economico-finanziati e patrimoniali dell’impresa mettendone in evidenza il reddito (confrontando costi e ricavi) e la situazione patrimoniale e finanziaria (confrontando fonti e impieghi) in un periodo ben definito. Assolve quindi una duplice finalità: consente agli amministratori di verificare la dinamica gestionale trascorsa e pianificare le operazioni future per massimizzare profitti e ridurre oneri; fornisce adeguate informazioni agli stakeholders che hanno un reale interesse nell’impresa.
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Normativa
La redazione del bilancio è disciplinata dal Codice Civile, che si ispira alle norme europee. Esistono poi disposizioni aggiuntive come i principi dell’Organismo Italiano di Contabilità, che partecipa all’elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa intrattenendo rapporti con IASB (International Accounting Standards Board) ed EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) nonché con gli organismi contabili degli altri Paesi. I principi IASB sono diventati regole obbligatorie per la redazione dei bilanci consolidati delle società quotate nei mercati finanziari dei Paesi UE.
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Componenti
Il bilancio (comma 1, articolo 2423, Codice Civile) è formato da:
- Stato Patrimoniale: risultati patrimoniali e finanziari dell’impresa;
- Conto Economico: costi e ricavi dell’esercizio per il calcolo del reddito d’esercizio;
- Nota Integrativa: informazioni contenute negli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico per capire meglio voci e variazioni registrate nel corso dell’esercizio.
Ricavi e costi
Il legislatore impone alle aziende di presentare un bilancio attendibile e in grado di riflettere la realtà tenendo conto dei possibili rischi derivanti dalla gestione futura. La prudenza e la continuità aziendale sono quindi due principi imprescindibili nella sua redazione.
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Questo perché i ricavi attesi non possono confluire in conto economico e condizionare il reddito dell’esercizio, mentre i costi – anche se non effettivamente sostenuti – devono trovare adeguata allocazione (nel conto economico devono comparire tutti i costi e i ricavi, indipendentemente dall’avvenuta manifestazione monetaria che può realizzarsi anticipatamente o posticipatamente rispetto all’esercizio cui il bilancio si riferisce).
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Rischi e perdite
Devono confluire in bilancio anche rischi e perdite di competenza dell’esercizio, dei quali si è venuti a conoscenza dopo la sua chiusura. Se, ad esempio, nel corso dell’esercizio n salta un accordo commerciale con un cliente e solo ai primi mesi dell’esercizio n+1 si viene a conoscenza della nascita di un contenzioso e per questo la società deve accendere un fondo per rischi, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, l’accantonamento a fondo rischi va effettuato nell’esercizio n (esercizio in cui si è verificato l’evento che ha determinato il sorgere del contenzioso) e non nell’esercizio n+1 (esercizio in cui si è venuti a conoscenza).