Nel caso in cui un appartamento o un immobile venga utilizzato come Bed & Breakfast ad esso può essere applicata una tariffa sui rifiuti ad hoc, pur non potendo assimilare i B&B alle strutture alberghiere. A stabilire la legittimità della delibera comunale con cui viene prevista una sottocategoria che tenga conto della promiscuità tra il normale utilizzo abitativo e la destinazione ricettiva a terzi è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16972/2015.
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La Corte ha ribadito un orientamento già espresso dalla giurisprudenza:
“Il Comune può istituire, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, tariffe differenziate per fasce di utenza che distinguano l’uso domestico e quello non domestico, previo accertamento dell’uso effettivo dei relativi immobili, essendo irrilevante la classificazione catastale (cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18501 del 10/08/2010)”.
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Nel caso in esame:
“Deve, quindi, ritenersi legittimo da parte del Comune istituire, pur nell’ambito della destinazione a civile abitazione, una tariffa differenziata per l’uso che si fa di un immobile, a prescindere dalla destinazione catastale, verificando l’utilizzo in concreto da parte del proprietario di servizi come il cambio della biancheria, la pulizia dei locali, la fornitura del materiale di consumo a fini igienico – sanitari, la manutenzione ordinaria degli impianti e gli altri analoghi, quando tali servizi non siano riferibili solo al proprietario, ma anche ai clienti della struttura adibita a Bed & Breakfast”.
Da sottolineare poi che, poiché lo svolgimento dell’attività di B & B non modifica la destinazione d’uso dell’immobile, ai sensi dell’art. 1 della 1.r. n. 5/2001:
“Sarebbe illegittima una tassa relativa ai Bed&Breakfast determinata con le stesse modalità di quella dovuta dagli alberghi, in quanto le due fattispecie non sono assimilabili a tali fini, in quanto i Bed & Breakfast, svolgendo attività ricettiva in maniera occasionale e priva di carattere imprenditoriale, non possono, per espressa previsione normativa, essere equiparati alle strutture ricettive che svolgono l’attività professionalmente”.
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In più:
“Trattandosi di uso equiparato alle utenze domestiche (per le abitazioni si considerano solo le aree coperte) vanno escluse dal calcolo della TARSU, ai sensi dell’art. 62 D.Igs 507/93, le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle abitazioni: balconi, terrazze, posto macchina, scoperti”.
Tuttavia, poiché l’imposta sui rifiuti è correlata alla capacità produttiva di rifiuti (stimata e non basata sul volume dei rifiuti effettivamente prodotti), deve ritenersi legittima la delibera del Comune che preveda una sottocategoria (C4) con valori e coefficienti di quantità e qualità intermedi tra le sottocategorie di civile abitazione (C1) e alberghi (C4), che tenga conto della promiscuità tra l’uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi.
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