Il possesso del requisito dell’autonoma organizzazione rappresenta il presupposto fondamentale per determinare l’obbligo del professionista a pagare, o meno, l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP). Sul tema, la Corte di Cassazione si è espressa con diverse sentenze, l’ultima delle quali ha stabilito che non è prevista alcuna esenzione per chi utilizza beni oltre il minimo indispensabile e si avvale di collaboratori in modo stabile.
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Ammortamento beni
Con la sentenza n. 573/2016 la Corte, oltre a confermare il principio che i professionisti sono soggetti all’IRAP solo quando la loro attività è organizzata in forma autonoma e ha chiarito che gli ammortamenti per i beni strumentali non sono sufficienti a provare l’autonoma organizzazione. La Corte ha quindi ribadito che:
“In generale, è soggetto passivo dell’imposta chi si avvalga, nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, di una struttura organizzata in un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo know – how, con la conseguenza che può essere escluso il presupposto di imposta quando il risultato economico trovi ragione esclusivamente nella autorganizzazione del professionista o, comunque, quando l’organizzazione da lui predisposta abbia incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento (Cass. civ., Sez. 5, n. 30753 del 30/12/2011, Rv. 621039; Sez. 5, n. 13326 del 29/05/2013, non massimata)”.
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Con riferimento al caso in esame:
“Il riferimento agli ammortamenti per beni strumentali (nel caso di specie peraltro di rilievo, in assoluto, modesto) è un dato comunque non decisivo e eccentrico rispetto al fondamento normativo dell’imposizione, quale sopra evidenziato. Rispetto a questo, invero, anche una spesa consistente riferita all’acquisto di beni o servizi indispensabili per l’esercizio della professione può rilevarsi inidonea a significare l’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito ai fini dell’acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, 5 Corte di Cassazione – copia non ufficiale distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale e/o dalla professionalità del lavoratore autonomo”.
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Autonoma organizzazione
In ogni caso, sottolinea la Corte, il requisito dell’autonoma organizzazione deve essere accertato caso per caso dal giudice e ricorre quando il contribuente:
- è responsabile dell’organizzazione;
- non è inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilità e interessi altrui;
- impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione o si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
Quando ricorrono questi presupposti, il professionista deve pagare l’imposta, altrimenti è esente.