Niente obbligo di versamento del contributo per i Fondi di solidarietà per le imprese che hanno alle proprie dipendenze lavoratori italiani operanti all’estero ex L. n. 398/1987 (paesi extracomunitari non convenzionati o parzialmente convenzionati). A fornire chiarimenti in merito è stato l’INPS con il messaggio n. 77/2016. L’Istituto aveva infatti riscontrato la presenza di posizioni aziendali connotate dai codici identificativi “4Z” (lavoratori inviati in paesi con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale) e “4C” (inviati in paesi extra-comunitari non convenzionati): tali imprese non rientrano invece nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale.
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Fondi di solidarietà
Ricordiamo che i Fondi di solidarietà bilaterali sono stati istituiti dall’art. 26 e ss. del DLgs. n. 148/2015 (decreto sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro) per i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO e CIGS (cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria).
Obbligo contributivo
Sull’obbligo contributivo per le aziende con lavoratori operanti all’estero si è espresso anche il Ministero del Lavoro con la Nota prot. 26327/2015:
“Posto che i fondi di solidarietà bilaterali hanno una funzione sostitutiva dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari, parallelamente, si deve ritenere che per i lavoratori operanti all’estero non siano dovuti i contributi destinati al finanziamento dei trattamenti erogati dai fondi di solidarietà per le causali previste per la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, salvo che i decreti istitutivi di ciascun fondo non dispongano diversamente”.
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Casi particolari
Dunque, per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati o parzialmente convenzionati, l’obbligo contributivo riguarda solo:
- assicurazione per invalidità, vecchiaia superstiti;
- assicurazione contro la tubercolosi;
- assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- assicurazione contro le malattie;
- assicurazione di maternità;
- contributo al Fondo di garanzia per il TFR.