Prevista dal Dlgs 158/2015 (articoli 15 e 16) attuativo della Riforma Fiscale, la revisioni delle sanzioni tributarie amministrative è entrata in vigore il primo gennaio 2016, termine anticipato di un anno dalla Legge di Stabilità (comma 133). A fornire chiarimenti in materia è una circolare dei Consulenti del Lavoro, secondo cui la riforma prevede interventi che:
«riequilibrano la sproporzione esistente tra la misura della pena afflittiva e la gravità della violazione. Per violazioni ritenute di bassa pericolosità, la sanzione è stata graduata al ribasso, viceversa per le violazioni ritenute particolarmente gravi è stata prevista la possibilità di applicare una maggiorazione alla sanzione».
=> Riforma reati tributari: nuove regole e sanzioni
Confermate le sanzioni dal 120% al 240% dell’imposta con un minimo di 250 euro, vengono ridotte quelle tributarie nel caso in cui non ci siano imposte dovute: si pagano da 250 a 1.000 euro (2.000 per l’IVA), contro la precedente forchetta da 258 a 1.032 euro (2.065 per l’IVA). Mentre non cambia nulla per la dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni dal termine (la dichiarazione è valida e si paga un ravvedimento pari a 25 euro, ossia un decimo della sanzione fissa di 250 euro)., la novità principale consiste nella riduzione della sanzione (dimezzata dal 60 al 120% dell’imposta) per chi presenta la dichiarazione oltre i 90 giorni dalla scadenza ma entro il termine dell’anno successivo: una nuova fattispecie che i Consulenti del Lavoro definiscono “dichiarazione ultra-tardiva“.
=> Dichiarazione omessa: niente compensazione
In pratica, si applica un criterio di maggior proporzionalità distinguendo la condotta di chi omette la dichiarazione e di chi la presenta in ritardo.
Dichiarazione infedele
Viene sostituita la precedente sanzione (dal 100 al 200% dell’imposta dovuta) con un meccanismo che prevede quattro casi:
- violazioni caratterizzate da colpevolezza, ma senza condotte particolarmente insidiose per l’amministrazione: dal 90% al 180%;
- condotte fraudolente: la sanzione può essere aumentata dal 135% al 270%;
- se l’infedeltà della dichiarazione è di scarso profilo: sanzioni dal 30% al 60%;
- se non vi è danno erariale (casi in cui errori di competenza economica nella determinazione del reddito del contribuente non abbiano prodotto alcun vantaggio fiscale): sanzione fissa di 250 euro.
Principio di competenza
C’è infine il caso particolare dell’errata imputazione di componenti negativi e positivi di reddito, con riduzione di un terzo della sanzioni ordinaria: forchetta dal 30% al 60% (rispetto alla misura ordinaria, che va dal 90% al 180%). La riduzione si applica solo in caso di accertamento fiscale e solo se si verificano le seguenti condizioni:
- maggior imposta o minor credito accertati complessivamente inferiori al 3% dell’imposta dovuta, comunque non superiori a 30mila euro;
- componenti positivi di reddito imputati in altri periodi di imposta, concorrendo alla relativa determinazione del reddito.
Studi di settore
C’è una sostanziale semplificazione delle sanzioni: per le violazione relative alla presentazione degli studi di settore, si paga una sanzione fissa di 2mila euro. Vengono eliminate le precedenti regole, che prevedevano tre diverse tipologie di violazioni).
Affitto immobili
Qui si incrociano le novità della Riforma Fiscale con quelle introdotte dalla Legge di Stabilità. Quest’ultima (articolo 1, comma 59), prevedela nullità dei patti che deterinano un importo dell’affitto superiore a quello scritto nel contratto: c’è un nuovo obbligo di registrazione del contratto, a carico del locatore, entro 30 giorni. Il decreto fiscale invece conferma il raddoppio delle sanzioni per i casi di omessa o infedele indicazione del canone di locazione con cedolare secca:
- omissione del canone in dichiarazione: sanzione dal 240 al 480%, con un minimo di 500 euro. Se non sono dovute imposte, sanzione fissa da 500 a 2mila euro;
- indicazione in dichiarazione di un canone di affitto più basso: sanzione dal 180 al 360%;
- ritardo superiore a 90 giorni ma entro l’anno successivo: sanzioni dal 120 al 240%.
Certificazione Unica
Attenuata la norma che prevede una multa di 100 euro per ogn Certificazione Unica omessa: tetto massimo di 50mila euro per ciascun sostituto d’imposta, sanzione ridotta per ritardi entro 60 giorni dalla scadenza (un terzo, quindi 33 euro per ogni CU, con tetto a 20mila euro). I Consulenti del lavoro osservano che, anche in considerazione dell’invio telematico delle CU, previsto per la realizzazione del 730 precompilato, si sarebbe potuto prevedere l’eliminazione o una riduzione ulteriore delle sanzioni per le CU dei soggetti che non possono utilizzare il 730 come modello dichiarativo.
Cumulo giuridico
Il cumulo giuridico prevede per un contribuente che con un’azione viola più disposizioni fiscali, una sanzione per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio. La precedente normativa ne prevedeva l’applicazione separatamente per ciascun periodo d’imposta nei soli casi di accertamento con adesione, mentre ora l’articolo 16, comma 1, lett.era e, del decreto ne estende l’applicazione a mediazione tributaria e conciliazione giudiziale.
Altre norme
- Novità sul fronte del computo in diminuzione delle perdite in accertamento (articolo 25 del Dlgs);
- escluso il reverse charge dalle sanzioni relative a fatture per operazioni inesistenti;
- dimezzate le sanzioni se l’omessa registrazione di atti su cui si paga l’imposta di registro viene sanata con un ritardo fino a 30 giorni: dal 60% al 120% con un minimo di 200 euro (invece della sanzione ordinaria che va dal 120% al 240%);
- riduzione sanzioni in caso di errori del CAF o professionista (articolo 24 del decreto).