La Legge di Stabilità 2015 ha previsto un regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali. È il patent box e riguarda marchi, brevetti e know-how delle imprese. Dopo aver illustrato i beni oggetto di agevolazione e il regime di tassazione, approfondiamo tutti gli aspetti legati al calcolo del reddito e alla procedura di ruling, obbligatoria nel caso di utilizzo diretto di queste tipologie di beni.
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Calcolo del reddito
Ai fini del calcolo della quota di reddito agevolabile occorre considerare il rapporto tra:
- costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale (tale valore è aumentato di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l’acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa fino a concorrenza del 30% del medesimo ammontare);
- costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre il bene.
In questo modo si determina il coefficiente da applicare al reddito derivante dall’utilizzo, diretto o indiretto, del bene immateriale. In caso di uso diretto è necessario individuare il contributo economico derivante che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita.
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Procedura di ruling
La procedura di ruling permette di determinare, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, l’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi correlati: è necessario presentare istanza all’ufficio Accordi preventivi del Settore Internazionale della Direzione Centrale Accertamento, tramite raccomandata o consegna diretta. Il plico dovrà contenere anche un supporto informatico con copia digitale della domanda.
Nell’istanza (che può essere presentata in carta libera) vanno indicati i beni immateriali dai quali scaturisce il reddito da agevolare, l’eventuale vincolo di complementarietà esistente e la ricerca e sviluppo effettuata. Entro 120 giorni dalla presentazione, va prodotta eventuale documentazione integrativa in modo da fornire una rappresentazione analitica dei beni dal cui utilizzo deriva la quota di reddito agevolabile: dovrà essere compresa una dettagliata indicazione dei metodi e criteri di calcolo del reddito d’impresa o della perdita derivante dall’utilizzo dei beni oggetto dell’opzione, nonché le ragioni alla base della selezione di tali metodi e criteri. Se carente degli elementi essenziali, l’istanza verrà rigettata, entro 30 giorni (180 giorni se presentata entro il 30 giugno 2016). li uffici delle Entrate inviteranno l’impresa a comparire per mezzo del legale rappresentate, al fine di verificare la completezza delle informazioni fornite ed eventualmente formulare richiesta di ulteriore documentazione. La procedura sarà perfezionata attraverso la sottoscrizione di un accordo tra Agenzia e responsabile dell’impresa.
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Semplificazioni
La circolare 36/E/2015 ha introdotto semplificazioni per la procedura da parte di micro imprese e PMI: non è obbligatorio illustrare metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito o della perdita, dei beni immateriali e le ragioni per cui tali metodi e criteri sono stati selezionati. Ricorrere a operazioni societarie per fare in modo che la procedura non sia obbligatoria non sarà considerata elusione fiscale né verrà considerata abuso: resta inteso che la sua assenza non farà venire meno la possibilità di controlli successivi per verificare la congruità dei corrispettivi tra società dello stesso gruppo.
Perdite da Patent box
In previsione di aderire al regime del Patent box, l’impresa dovrà determinare il reddito prodotto dal bene immateriale. È tuttavia possibile che tale bene, soprattutto nelle fasi iniziali della ricerca, produca un reddito negativo. In tali casi l’impresa potrà rinviare gli effetti positivi dell’opzione agli esercizi in cui il reddito sarà positivo. In caso di risultato negativo, derivante dell’eccesso di costi sostenuti per il bene rispetto ai ricavi ad esso attribuibili, tali perdite concorreranno alla formazione del reddito d’impresa di periodo. Le perdite generate in vigenza del regime del Patent box dovranno essere recuperate, attraverso un meccanismo di recapture nell’ambito del medesimo regime, nel momento in cui il bene comincerà a produrre reddito.