Compensazione credito IRAP senza dipendenti

di Francesca Vinciarelli

23 Dicembre 2015 09:00

IRAP: nuovo codice tributo operativo dal 2016 per la compensazione del credito da parte dei contribuenti senza dipendenti.

Istituito da parte dell’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 105/2015, il nuovo codice tributo denominato “IRAP – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” da utilizzare per il credito d’imposta IRAP per i contribuenti senza dipendenti.

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Codice tributo

Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per portare il compensazione il credito d’imposta previsto dell’art. 1, comma 21, Legge n.190/2014 è “3883” e sarà operativo a partire dal 1° gennaio 2016.

Normativa

Ricordiamo che l’articolo 1, comma 21, della legge n. 190/2014 ha modificato quanto disposto dal decreto legislativo 15 n. 446/1997 (decreto IRAP) che disciplina il tributo regionale, prevedendo che:

“A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10 per cento dell’imposta lorda determinata secondo le disposizioni del citato decreto legislativo n. 446 del 1997”.

Modello F24

Il nuovo codice tributo “3883” va utilizzato nella sezione “Regioni” del modello F24, unitamente al codice regione reperibile nella tabella “T0 codici delle Regioni e delle Province autonome” pubblicata sul dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il credito venga portato in compensazione, il codice tributo va inserito in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”; in caso di riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno d’imposta cui si riferisce il credito.