Il tema dell’assoggettamento all’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) dei professionisti è piuttosto dibattuto e in merito si è espressa di recente la sesta sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24670/2015. In particolare la Cassazione ha accolto il ricorso del professionista che aveva ricevuto un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia dell’Entrate accertava l’IRAP non dichiarata per gli anni 2004 e 2005.
=> IRAP professionisti: i presupposti impositivi
In prima istanza la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva rigettato l’appello interposto ritenendo che le elevate spese esposte dal professionista nella dichiarazione del proprio reddito professionale costituissero presupposto di un’autonoma organizzazione. Questo perché l’obsolescenza delle costose attrezzature tecniche non contraddiceva, secondo i giudici, la consistente componente capitalistica dell’attività professionale del contribuente, mentre l’ammontare delle locazioni finanziarie costituiva una componente significativa di capitale, indipendentemente dal rapporto con i compensi.
=> Professionisti autonomi, quando scatta l’IRAP
Diversamente secondo i giudici della Suprema Corte la sussistenza dell’autonoma organizzazione, presupposto impositivo IRAP, non può essere presunta solo dalla componente capitalistica del reddito professionale, ovvero dal costo elevato sostenuto dal professionista per l’acquisto di attrezzature tecniche e per locazioni finanziarie.
=>IRAP liberi professionisti: imponibile e deducibilità
Perché il professionista possa essere assoggettato ad IRAP è inoltre necessario verificare che i costi elevati per l’utilizzo di beni strumentali eccedano il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale anche senza autonoma organizzazione.