Nel 2016 prenderà definitivamente il via la rimodulazione degli sconti dei premi assicurativi concessi dall’INAIL alle imprese che investono per innalzare i livelli di sicurezza in azienda. La riduzione degli sconti sui premi sarà compresa tra il 2% e l’8%. Si tratta della terza “oscillazione” del premio assicurativo (bonus/malus) successiva a quelle per il primo biennio di attività e per andamento infortunistico.
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La rimodulazione del bonus/malus introdotto dal Dlgs n. 38/2000 come incentivo a promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro investendo in misure che vadano oltre il minimo di legge, era stata prevista dall’INAIL con la determina n. 286/2014, approvata dal DM 3 marzo 2015. Poi, invece di scattare già dal 2015, è stata rimandata di un anno con la nota di protocollo n. 2059/2015. Ora però l’INAIL ha pubblicato le istruzioni ed il nuovo modello “OT24-2106” (“Oscillazione del Tasso per prevenzione”) che andrà presentato entro il 29 febbraio 2016.
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La riduzione del premio spetta ai datori di lavoro con periodo di attività successivo ai primi due anni che abbiano realizzato interventi per la prevenzione nell’anno precedente alla richiesta. La riduzione viene riconosciuta in misura proporzionale, in relazione alla dimensione dell’azienda e più in particolare al numero di lavoratori/anno del periodo secondo i criteri stabiliti dall’INAIL.
Con la determina n. 286/2014 sono state modificate le misure di sconto, nonché le regole applicative anche con lo scopo di favorire le piccole aziende. Così dal prossimo anno si passerà alle seguenti percentuali:
- 28% per le imprese fino a 10 dipendenti (–2%);
- 18% per quelle con 11-50 dipendenti (–5%);
- 10% per quelle con 51-200 dipendenti (-8% per le imprese con 51-100 dipendenti, -5% per quelle con 101-200 dipendenti e -2% per quelle con 201-500 dipendenti);
- 5% a quelle con più di 200 dipendenti (–2%).