Deduzione affitto immobili in locazione

di Chiara Basciano

14 Aprile 2017 09:39

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Deduzione IRPEF del 20% a chi acquista, costruisce o ristruttura immobili destinati alla locazione a canone concordato: agevolazioni fino a tutto il 2017.

Per chi acquista e poi affitta immobili a canone concordato è ancora disponibile la deduzione dal reddito IRPEF del 20% (art. 21 del D.L. n. 133/2014, con istruzioni nel DM 8 settembre 2015, in Gazzetta Ufficiale n. 282/2015), in caso di acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari da destinare alla locazione. Possono essere portati in deduzione, sempre al 20%, anche gli interessi passivi sui mutui stipulati per l’acquisto delle stesse unità immobiliari.

=> Locazioni a canone concordato: guida completa

Possono beneficiarne le persone fisiche non esercenti attività commerciale, su spese sostenute dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017, per un massimo di 300.000 euro.
Il beneficio fiscale va ripartito in 8 quote annuali di pari importo, partendo dall’anno in cui viene stipulato il contratto di locazione. Facendo qualche rapido calcolo:

  • tetto massimo deduzione: 60.000 euro (20% di 300.000);
  • quota massima deducibile per anno: 7.500 euro (60.000/8).

La deduzione spetta una sola volta per ciascun immobile e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per la stessa tipologia di spesa (ad esempio il Bonus Ristrutturazioni).

=> Bonus Ristrutturazione: novità e istruzioni

Requisiti

  • Prestazioni energetiche certificate in classe A o B;
  • Certificato di agibilità, a meno di silenzio assenso, tra gennaio 2014 e dicembre 2017;
  • Destinazione, entro sei mesi dall’acquisto o dalla costruzione, alla locazione per almeno otto anni continuativi;
  • Classificazione residenziale ma non nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • Ubicazione in zone omogenee classificate E, ai sensi del DM Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  • Canone di locazione non superiore a quello indicato nella convenzione di cui all’art. 18 del testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, o non superiore al minore importo tra canone definito ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  • nessun rapporto di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;
  • Accertata esecuzione di opere edilizie conformi a quelle assentite o comunicate.

Cessione del bene

Il beneficio fiscale spetta al proprietario dell’immobile, anche nell’ipotesi in cui quest’ultima sia concessa in usufrutto a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore dell’alloggio sociale. Il corrispettivo di usufrutto, calcolato su base annua, non potrà tuttavia essere di importo superiore a quello dei canoni convenzionali. In caso di trasferimento dell’unità immobiliare locata, per vendita o per successione ereditaria, la deduzione fiscale spettante si trasferisce per la parte residua al nuovo soggetto proprietario purché in possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di spettanza previste dall’art. 21, comma 4, del decreto‐legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Nel caso di cessione di usufrutto a titolo oneroso, effettuata contestualmente all’atto di acquisto dell’unità immobiliare, il corrispettivo di usufrutto dovrà essere espressamente indicato nel medesimo atto di acquisto.