L’impugnazione di un fermo amministrativo su beni mobili

di Francesca Pietroforte

Pubblicato 2 Dicembre 2015
Aggiornato 4 Dicembre 2015 09:14

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Il fermo amministrativo di beni mobili è impugnabile in quanto misura sanzionatoria e non esecutiva: normativa e ordinanza della Cassazione.

Il fermo amministrativo di beni mobili registrati, ad esempio per mancato pagamento di una cartella esattoriale, è un misura afflittiva alternativa non all’esecuzione ma all’espropriazione, per cui la sua impugnativa si allinea alla normativa generale in tema di riparto della competenza: lo spiega la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15354 del 22 luglio 2015

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Impugnazione

Il fermo e l’ipoteca (DPR. 602/1973) sono funzionali alla realizzazione del credito e quindi non possono essere annoverati tra gli atti del processo esecutivo (artt. 491 e 502 cod. proc. civ). Al dubbio se il fermo di beni mobili registrati (DPR. 602/1973, art. 86) sia qualificabile come strumento di conservazione della garanzia del credito, atto prodromico all’espropriazione forzata o atto esecutivo, risponde la Cassazione (Sesta Sezione Civile):

«Se si contesta l’an della pretesa esecutiva, la stessa sarà ripartita tra giudice di pace e tribunale, fatta eccezione per i crediti di natura previdenziale, per i quali è in ogni caso competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro; mentre, se il vizio denunciato involge il quomodo dell’azione esecutiva, la competenza, ex artt. 9, secondo comma, 617, commi 1 e 2, 480, comma 3, 27 secondo comma, cod. proc. civ., spetterà sempre al tribunale. A ciò aggiungasi, sotto il profilo del rito, che, inquadrato il giudizio di opposizione nell’ambito, di volta in volta, degli artt. 615 o 617 cod. proc. civ., esso giammai potrà svolgersi secondo la struttura bifasica preconizzata dagli artt. 616 o 618 cod. proc. civ., dovendo comunque essere trattato – nella pacifica assenza, con riferimento alla procedura di fermo, di un giudice dell’esecuzione – davanti a un unico giudice».

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Provvedimenti cautelari

I problemi vengono superati se si accede accede alla configurazione del fermo e preavviso di fermo come atti di natura cautelare e/o coercitiva, visto che l’impugnativa delle misure dovrebbe avvenire secondo le regole del rito ordinario di cognizione e in considerazione delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, cosicché la relativa iniziativa giudiziaria possa rappresentare un’azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore di eseguire il fermo.

Nel caso specifico, il Tribunale ha presupposto che il fermo costituisca misura cautelare atipica, a contenuto inibitorio e di carattere provvisorio, la cui tutela andrebbe esperita davanti al giudice ordinario competente per valore, con il mezzo di cui all’art. 615, primo comma, cod. proc. civ.