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Esodati Sacconi: corretto regime fiscale

di Noemi Ricci

26 Novembre 2015 10:10

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Chiarimenti in tema di regime di tassazione degli assegni di proroga di sostegno al reddito concessi ai lavoratori esodati Sacconi.

In un periodo difficile per lavoratori esodati penalizzati dalla Riforma delle Pensioni per 1500 esodati Sacconi, ovvero quelli generati dall’applicazione delle cosiddette finestre mobili introdotti dalla legge 122/2010, è arrivata recentemente la proroga per gli interventi di sostegno al reddito relativo all’anno 2015. Utile sottolineare, in tale ambito, che gli assegni straordinari concessi a favore degli esodati Sacconi a carico dei fondi di solidarietà di settore sono sottoposti a tassazione separata con aliquota del TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

=> Salvaguardia per 1.500 esodati

Sostegno al reddito

Si tratta di proroghe all’indennità di mobilità (ordinaria o lunga) o all’assegno straordinario a carico dei fondi di solidarietà di settore per tutti i mesi di slittamento nell’accesso alla rendita previdenziale come regolata dalla legge 122/2010.

Requisiti

Possono beneficiare della proroga degli ammortizzatori sociali in godimento:

  • i lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223 del 1991: percepiranno un trattamento pari all’indennità di mobilità. I pagamenti maturati prima del provvedimento ministeriale, sono a tassazione separata, gli altri sono a tassazione corrente;
  • i lavoratori in mobilità lunga ai sensi della legge 296/2006 e lavoratori ultracinquantenni di cui all’articolo 1 del decreto legge 68 del 2006, che avevano già fatto domanda di pensionamento prima dell’entrata in vigore del decreto legge 78 del 31 maggio 2010: anche qui, il prolungamento avviene tramite un trattamento pari all’importo della mobilità. Per la tassazione, valgono le stesse regole sopra esposte;
  • i titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà, anch’essi con domanda di pensione rappresentata prima dell’entrata in vigore della legge del 2010: in questo caso, il trattamento spettante è pari all’importo mensile dell’assegno straordinario finanziato dall’azienda esodante, escluso il rateo di tredicesima. Si applica la tassazione separata con l’aliquota del TFR.

=> Esodati Sacconi: requisiti e importo pensione

Dal punto di vista della corretta applicazione del regime fiscale:

  • le indennità di mobilità (ordinaria o lunga) sono assoggettate al regime di tassazione ordinaria;

  • gli assegni straordinari a favore degli esodati a carico dei Fondi di solidarietà di settore sono sottoposti a tassazione separata con l’aliquota del TFR. Questo significa che la somma viene erogata al netto dell’IRPEF, pertanto tale reddito non è soggetto alle addizionali IRPEF (regionale e comunale).