Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 15323 del 21 luglio 2015), l’accertamento basato sugli studi di settore è indipendente dai risultati delle scritture contabili, quindi è legittimo l’accertamento induttivo basato sui soli dati necessari alla ricostruzione del reddito reale del contribuente, senza tenere conto degli altri. La vicenda nasce da un avviso dell’Agenzia delle Entrate per maggior reddito imponibile riscontrato rispetto agli studi del settore. Con l’impugnazione, il contribuente lamentava una valutazione che non teneva conto di indici di rotazione magazzino e di ricarico congrui rispetto allo studio applicabile.
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Presunzioni
Rigettando il ricorso, la Commissione Tributaria Regionale puntava sul ricarico merci più basso della media e sulla quantità di merce in magazzino, contrapposta al volume di acquisti e al modesto importo dei corrispettivi; secondo il giudice d’appello, il contribuente non era infatti riuscito a spiegare l’incidenza degli sconti praticati ai clienti, considerato che solo il 20% dei ricavi andava imputato a vendite per saldi.
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Ricorso
L’imprenditore ricorreva in Cassazione, ritenendo che la CTR avesse valutato legittimo l’accertamento analitico-induttivo basato sullo scostamento del ricarico dichiarato rispetto a un piccolo numero di contribuenti, tanto da non giustificare la costruzione del modello matematico-statistico dello studio di settore, anche perché il reddito dichiarato rappresentava ricavi coerenti con lo studio della propria categoria.
Rigetto
La Corte, nel respingere il ricorso, conferma che l’accertamento fiscale sulla base di parametri o studi di settore costituisce un sistema unitario che non si colloca all’interno della procedura di accertamento (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39) ma l’affianca, essendo indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili (Cass, sez.un., 26635, 26636, 26637 e 26638/09). Quindi nulla esclude che, in sede di accertamento induttivo, l’Amministrazione si possa basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente, pur tratti dagli studi di settore, senza essere tenuta a verificare tutti i dati richiesti per lo studio (Cass. 27 luglio 2011, n. 16430).
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Sentenza
Quello che rileva, secondo i giudici, è il peso da attribuire agli elementi prescelti e la loro idoneità ad assurgere al rango di presunzioni gravi (elementi presuntivi oggettivamente e intrinsecamente consistenti e, come tali, resistenti alle possibili obiezioni), precise (dotate di specificità e concretezza e non suscettibili di diversa, altrettanto o più verosimile interpretazione) e concordanti (non confliggenti tra loro e non smentiti da dati ugualmente certi). Secondo la Corte, l’apprezzamento relativo alla gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a fondamento dell’accertamento effettuato con metodo presuntivo attiene alla valutazione dei mezzi di prova ed è quindi rimesso in via esclusiva al giudice di merito, salvo lo scrutinio riguardo alla congruità della relativa motivazione (tra varie, Cass. 30 ottobre 2013, n. 24437).