Transfer pricing: procedure unificate Entrate-Dogana

di Chiara Basciano

Pubblicato 11 Novembre 2015
Aggiornato 30 Novembre 2015 12:28

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Agenzia delle Dogane e delle Entrate collaborano per uniformare le procedure per la predeterminazione dei prezzi di trasferimento in dogana.

Con la circolare n. 16/D/2015 l’Agenzia delle Dogane ha fornito i primi riscontri relativamente all’esperienza maturata in occasione dei tavoli tecnici avviati con l’Agenzia delle Entrate con l’obiettivo di individuare possibili sinergie tra la disciplina fiscale e quella doganale per l’uniformazione delle procedure per la predeterminazione dei prezzi di trasferimento in dogana (c.d. transfer pricing). La circolare fornisce quindi alcune indicazioni sull’ormai prossima applicazione delle disposizioni introdotte dal nuovo Codice Doganale dell’Unione europea, prevista dal 1° maggio 2016.

L’Agenzia delle Dogane fa presente che:

“Nelle cessioni internazionali tra parti correlate sia la fiscalità diretta che quella doganale, pur partendo da approcci differenti nella definizione del prezzo di trasferimento, richiedono entrambe che il valore delle merci non sia influenzato dai legami societari tra le parti interessate”.

La circolare ricorda quindi il quadro normativo e di prassi sotto il profilo fiscale e doganale, quindi rende noti alcuni punti fermi esaminati in occasione dei gruppi di lavoro congiunti tra la Direzione centrale accertamento delle Entrate e la Direzione centrale delle Dogane. Tra questi, ad esempio, i requisiti di indipendenza del valore di transazione: per stabilire se il valore di transazione sia accettabile ai fini dell’applicazione della disciplina il fatto che il compratore e il venditore siano legati (secondo il concetto di “persone legate” definito dall’art. 15 comma 4 dell’AVD OMC, ripreso dall’art. 143 de lle DAC. In merito l’Allegato 23 DAC) non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare inaccettabile detto valore. Se necessario, le circostanze proprie della vendita sono esaminate e il valore di transazione ammesso, purché tali legami non abbiano influito sul prezzo.

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In più in una vendita tra persone legate, il valore di transazione è accettato e le merci sono valutate conformemente alla disciplina quando il dichiarante dimostri che detto valore è molto vicino ad uno dei valori previsti, stabiliti allo stesso momento o pressappoco allo stesso momento. Vengono poi esaminati nella circolare i metodi alternativi da impiegare qualora il valore in dogana non possa essere determinato sulla base del valore di transazione principale delle merci dichiarate.

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