Tratto dallo speciale:

M&A: sgravi nelle operazioni societarie

di Barbara Weisz

9 Novembre 2015 12:59

logo PMI+ logo PMI+
Gli sgravi contributivi sulle nuove assunzioni valgono anche dopo operazioni societarie di M&A, come una fusione per incorporazione: interpello ministero del Lavoro.

L’impresa ha diritto agli sgravi contributivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato anche nel caso in cui successivamente all’assunzione, che deve essere avvenuta nel 2015, siano intervenute operazioni societarie di M&A (merger and acquisition, fusioni e acquisizioni), come una fusione per incorporazione: lo stabilisce il ministero del Lavoro rispondendo a specifico interpello (numero 25 del 5 novembre 2015). In pratica, la società incorporante può continuare a utilizzare la decontribuzione prevista dalla Legge di Stabilità 2015 per le nuove assunzioni.

=> Sgravi contributivi nuove assunzioni: Guida INPS

L’incentivo è previsto dal comma 118 della manovra (legge 190/2014): sgravio contributivo del 100% per 36 mesi fino a un tetto massimo di 8mila 60 euro all’anno, per i contratti a tempo indeterminato stipulati nel corso del 2015. Ci sono una serie di cause di esclusione, fra cui quella che prevede l’incompatibilità se nei tre mesi precedenti l’assunzione il lavoratore abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro che richiede l’incentivo, o con società controllate o collegate. Questa limitazione, precisa il ministero ha «l’evidente scopo di scongiurare comportamenti elusivi della ratio della norma, posti in essere con l’esclusiva finalità di conseguire illegittime riduzioni del costo del lavoro».

Non riguarda affatto il caso della fusione per incorporazione, precisamente regolamentato dal codice civile (articolo 2112), in base al quale i rapporti di lavoro con il cedente (nel caso di un’operazione di M&A),  proseguono ope legis con il cessionario senza soluzione di continuità e i lavoratori conservano tutti i diritti connessi.

Quindi, si conclude, con specifico riferimento al diritto agli sgravi contributivi per le nuove assunzioni, in assenza di un’interruzione del rapporto di lavoro in conseguenza delle operazioni societarie, non mutano i requisiti di accesso al beneficio. Il cessionario incorporante ha diritto a utilizzare l’esonero già riconosciuto alla società incorporata nel corso del 2015, limitatamente alla parte residua fino allo scadere dei 36 mesi.

=> Sgravi contributtivi assunzioni anche nel 2016

Ricordiamo che la Legge di Stabilità 2016 proroga gli sgravi contributivi, ma in misura ridotta rispetto al 2015: niente più esonero, ma taglio del 40%, e non più per tre ma per due anni, sulle assunzioni effettuate dal primo gennaio al 31 dicembre 2016.

ministero del Lavoro