L’Agenzia delle Entrate chiarisce, con la Risoluzione n. 92/E/2015, in risposta ad un interpello, quando i rimborsi chilometrici al personale in trasferta sono da considerarsi esenti da imposte. In particolare, l’Agenzia chiarisce che:
“I rimborsi chilometrici erogati per l’espletamento della prestazione lavorativa in un Comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da imposizione, sempre che, in sede di liquidazione, l’ammontare dell’indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro”.
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Dunque:
- se la distanza percorsa dal dipendente dalla propria abitazione alla località di missione è inferiore rispetto a quella calcolata partendo dalla sede di lavoro, l’intero rimborso chilometrico, in base alle tabelle ACI, va considerato come non imponibile ai sensi dell’articolo 51, comma 5, secondo periodo, del TUIR;
- nell’ipotesi che il rimborso risulti invece superiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi imponibile ai fini fiscali, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR.
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