Per la Cassazione, la pretesa tributaria avanzata dal Fisco è legittima se cartella di pagamento affetta da vizio di nullità ma non impugnata. Il caso ha origine dinanzi alla CT provinciale di Trento per una cartella contestata da una società sulla base di avvisi di accertamento sottoscritti con firma poco chiara e quindi affetti da vizio di nullità ai sensi dell’articolo 21-septies della Legge n. 241/1990:
“è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”.
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I giudici avevano accertato in primo grado la nullità degli avvisi per firma illeggibile e mancanza di altri elementi (sigillo o timbro dell’ufficio, indicazione della qualifica del funzionario competente), ritenendo quindi non valida la pretesa nella cartella.
Il ricorso
Per l’Agenzia delle Entrate, però, gli avvisi erano divenuti definitivi in quanto non impugnati. Accogliendo il ricorso con sentenza n. 18448 del 18 settembre 2015, la Cassazione ha chiarito che i vizi di invalidità dell’atto impugnato devono essere fatti valere in primo grado: la nullità implica annullabilità, quindi l’invalidità va eccepita in sede di ricorso alla Commissione tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Diversamente:
“il provvedimento tributario viziato da nullità si consolida, rendendo definitivo il rapporto obbligatorio sottostante e legittimando l’Amministrazione finanziaria alla riscossione coattiva della imposta”.
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La Cassazione ha dunque dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, specificando che l’unica ipotesi di nullità nell’ambito della quale sono indifferentemente raggruppati i vizi di natura formale e sostanziale degli atti tributari è data dal combinato disposto dell’articolo 42, comma 3, del Dpr 600/1973 e del successivo articolo 61, comma 2:
“l’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all’ultimo periodo del secondo comma”.
“La nullità dell’accertamento ai sensi del terzo comma dell’art. 42…, e in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado”.