Nuovi chiarimenti sui rimborsi IVA semplificati sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/E/2015, fermo restando quanto già chiarito con la circolare n. 32/E/2014. Il riferimento normativo è al Decreto Semplificazioni (Dlgs 175/2014) che ha modificato la disciplina dei rimborsi IVA abolendo gli adempimenti (articolo 13) per somme fino a 15mila euro e i limiti ai rimborsi IVA per i contribuenti non a rischio, per i quali non è più necessaria la garanzia a favore dello Stato.
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In particolare la circolare chiarisce alcune questioni interpretative relative ai vecchi rimborsi IVA ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del D.L. n. 175/2014, sugli effetti delle modifiche normative sulla disciplina dell’IVA di gruppo, sui termini per la rettifica della scelta operata in dichiarazione e sui rimborsi subordinati alla prestazione di garanzia.
Dichiarazione integrativa
L’Agenzia precisa inoltre i tempi per presentare la dichiarazione integrativa con cui viene richiesto il rimborso: entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo sia per apporre il visto di conformità sia per revocare (in tutto o in parte) l’importo originariamente chiesto a rimborso e destinarlo in compensazione o in detrazione. Stessi tempi anche in caso di integrativa per aumentare l’importo chiesto a rimborso e ridurre la somma chiesta in compensazione o in detrazione. Da sottolineare che la dichiarazione integrativa può essere utilizzata anche per produrre la dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente autocertifica di essere “virtuoso”.
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Modelli TR “ante 2015”
L’Agenzia chiarisce inoltre le condizioni di esonero dalle garanzie con riferimento alle richieste di rimborso trimestrale presentate per gli anni d’imposta antecedenti il 2015, sprovviste del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in quanto non previsti dal relativo modello. Con riferimento al periodo transitorio, i requisiti e le condizioni previste per la presentazione della dichiarazione sostitutiva, nonché l’assenza delle condizioni soggettive di rischio, saranno valutate con riferimento alla situazione del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa munita del visto di conformità. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia già stata presentata con il visto di conformità, quindi non sia necessaria una dichiarazione integrativa, le condizioni andranno verificate alla data di presentazione della sola dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Cessione di azioni infragruppo
La condizione per cui, per l’erogazione dei rimborsi IVA senza la prestazione della garanzia, è necessario che nell’anno precedente la richiesta non risultino cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale rimane valida anche se la cessione di quote o azioni avviene nell’ambito dello stesso gruppo. Il contribuente dovrà, quindi, presentare la garanzia per ottenere l’erogazione del rimborso.
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Compensazioni IVA di gruppo
La nuova disciplina si applica anche alle garanzie prestate nell’ambito della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo. Per la determinazione dell’importo oggetto della garanzia o dell’assunzione diretta dell’obbligazione, la franchigia del 10% si applica anche alle eccedenze di credito compensate nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo, negli stessi limiti previsti per i rimborsi in procedura semplificata, ovvero fino all’importo massimo annuale (attualmente fissato a 700.000 euro).
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