Con la Risoluzione n. 8/2015 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che gli immobili utilizzati dalle Casse Edili sono esenti dal versamento di IMU e TASI se destinati allo svolgimento di attività assistenziali e previdenziali. Per beneficiare dell’esenzione IMU e TASI, le Casse Edili devono essere in possesso, contemporaneamente, dei seguenti requisiti:
- di carattere soggettivo e oggettivo, di cui alla lett. i), comma 1, art. 7 D.Lgs. n. 504/1992;
- generali e di settore, di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento 19 novembre 2012, n. 200, i quali stabiliscono i parametri per qualificare le attività come non commerciali.
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Requisito soggettivo
Per quanto riguarda il possesso del requisito di carattere soggettivo, l’esenzione riguarda esclusivamente i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, ovvero “enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale residenti nel territorio dello Stato”. Tale esenzione vale anche per le Casse Edili, definite dal’art. 37 del Contratto collettivo nazionale di settore come organismi di origine contrattuale e sindacale a carattere paritetico (gestiti unitariamente dai rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e da i rappresentanti dei datori di lavoro del settore edilizio), cui è demandato dall’ordinamento il perseguimento di specifiche finalità assistenziali e previdenziali a favore degli iscritti.
Requisito oggettivo
Per quanto concerne invece il requisito oggettivo, per poter beneficiare dell’esenzione IMU e TASI, gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali devono essere “destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, pag 3 / 7 didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a) , della legge 20 maggio 1985, n. 222”, come avviene per l’attività svolta dalle Casse Edili.
Requisiti generali
Le attività di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del citato D. Lgs. n. 504 del 1992, sono svolte con modalità non commerciali quando l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente non commerciale prevede:
“a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte pag 6 / 7 della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specifica mente previste dalla normativa vigente;b) l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;
c) l’obbligo di devolve re il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge”.
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