La documentazione che bisogna trasmettere al Fisco per estendere la non punibilità penale ai reati fiscali per cui sono scaduti i termini di accertamento è semplicemente l’attestazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre dei periodi interessati, comunque non anteriore al 2008: è l’ultimo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate dopo la proroga parziale della scadenza ufficializzata il 14 settembre. In pratica, l’Agenzia va incontro alle esigenze dei professionisti, che rischiavano di dover reperire e produrre nuova documentazione anche per le procedure di voluntary disclosure già inviate, con poche settimane di tempo.
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La proroga lascia invariato il termine del 30 settembre per aderire alla voluntary disclosure, ma concede 30 giorni in più dal momento della domanda per produrre la relazione di accompagnamento. E prevede la possibilità di modificare anche le procedure già concluse, per adeguarsi alla nuova norma sulla non punibilità penale dei reati fiscali oggetto di emersione per i quali sono scaduti i termini di accertamento: in questo caso, la proroga è al 14 ottobre. Ebbene, l’ultimo chiarimento (contenuto in un comunicato stampa del 15 settembre) riguarda proprio la questione della non punibilità penale.
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Il riferimento è l’articolo 2, comma 4, del Dl 128/2015 (attuativo della Riforma Fiscale), che oltre a mettere precisi paletti al raddoppio dei termini di accertamento, ha un effetto rilevante sulla voluntary disclosure, estendendo la non punibilità penale ai reati fiscali oggetto della procedura di emersione per i quali è scaduto il termine di accertamento. La misura, in vigore dal 2 settembre scorso, ha di fatto risolto un problema interpretativo che si era posto sull’applicazione della non punibilità penale previste dall’articolo 5 -quinquies, comma 1, lettere a,b del Dl 167/1990 (come modificato dalla legge sulla voluntary disclosure, 186/2014).
Il provvedimento sulla proroga parziale dei termini per la voluntary ha rischiato però di complicare la vita ai professionisti proprio sul fronte di questo adempimento, perché chiedeva ai contribuenti che intendono integrare la documentazione già presentata l’indicazione di imponibili, imposte e ritenute correlati alle attività per cui sono scaduti i termini di accertamento. Un adempimento complicato, che richiede documentazione che si riferisce ad anni anteriori al 2009. Da qui, la correzione in corsa del Fisco: innanzitutto, non c’è nessun nuovo adempimento obbligatorio, ma è un’opzione in più concessa al contribuente per «evidenziare da subito all’Amministrazione finanziaria la sussistenza di cause di non punibilità», rendendo la documentazione più esaustiva. E in ogni caso, basta «la produzione di documenti attestanti la situazione patrimoniale al 31 dicembre dei periodi di imposta coinvolti e comunque non anteriore al 2008».
Significa, par di capire, che non c’è uno specifico obbligo di integrare la documentazione, come del resto faceva pensare il decreto sulla certezza del diritto: l’estensione della punibilità, in base al testo di questa norma, è automatica, e non richiede alcuna procedura burocratica. L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato la possibilità di effettuare integrazioni per chiarire meglio al propria posizione.
Come si vede, comunque, la procedura di voluntary disclosure resta parecchio complicata. Solo nelle ultime due settimane si sono succeduti un provvedimento legislativo che introduce novità rilevanti, un documento di prassi, e un successivo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, il tutto a fronte di una scadenza che, almeno per quanto riguarda la presentazione dell’istanza, resta al 30 settembre. Non a caso, ci sono voci su un possibile nuovo rinvio dei termini, questa volta più lungo, che fra l’altro sarebbe conveniente un po’ per tutti: i contribuenti e i professionisti che seguon le pratiche hanno più tempo, lo stato incassa gettito aggiuntivo.