Ci sono spese interamente deducibili, come i compensi a terzi o i costi relativi a beni strumentali, e altri che invece sono solo parzialmente deducibili, come i beni utilizzati in uso promiscuo, ovvero sia per il lavoro sia nella vita privata: vediamo una breve sintesi sulla deducibilità spese per i professionisti. Il riferimento normativo di base per la tassazione delle spese dei professionisti è l’articolo 54 del TUIR, il testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/86), in base al quale il reddito del professionista è rappresentato dalla differenza fra i compensi (anche sotto forma di partecipazione agli utili), e le spese sostenute nello stesso periodo d’imposta (in base al principio di cassa).
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Fanno eccezione alcune tipologie di spesa, per le quali vale invece il principio di competenza, in base al quale la deduzione di riferisce al periodo al quale il costo è riferibile, e non a quello in cui è stato pagato. E’ il costo dell’ammortamento dei beni strumentali, dei canoni di leasing, delle spese di ristrutturazione immobili, delle quote di TFR (trattamento di fine rapporto) e di indennità di cessazione rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi.
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Negli altri casi, vale il principio di cassa, per cui come detto rileva il momento in cui il pagamento è stato effettuato. Per poter applicare correttamente la deduzione, deve essere rispettato il principio dell‘inerenza, quindi la spesa deve effettivamente riguardare l’attività professionale, e bisogna essere in possesso della documentazione (fattura, ricevuta fiscale e via dicendo).
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Sono completamente deducibili le spese per prestazioni di lavoro dipendente, compensi a terzi, interessi passivi, software, polizze assicurative, costo dei beni strumentali. Attenzione: se i compensi sono corrisposti a coniuge, figli minorenni o inabili al lavoro, sono totalmente indeducibili. Per tutti gli altri familiari, a partire dai figli maggiorenni, scatta resta invece la deducibilità. Se però il familiare è un dipendente, o un collaboratore coordinato e continuativo, la relativa spesa è indeducibile, ad eccezione dei contributi previdenziali. Se invece il familiare è un professionista a partita IVA, è prevista la deducibilità.
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I costi sostenuto per i beni utilizzati in uso promiscuo, sono invece deducibili solo parzialmente. Il caso classico è rappresentato dall’autovettura, deducibile al 20%, sia per le spese di acquisto sia per quelle di manutenzione. C’è un tetto, pari a 18mila 075,99 euro (il costo sopra questa cifra non è deducibile). E’ possibile applicare l’agevolazione a un solo veicolo, oppure nel caso di uno studio associato, a un veicolo per ogni associato. Diverso il caso dei professionisti in regime dei minimi, per i quali i costi sono invece deducibili al 50% (regola che però non vale per il nuovo regime dei minimi, che cambia il sistema di calcolare l’imponibile).
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Altri beni in uso promiscuo deducibili:
- immobili: al 50%;
- spese telefoniche: 80%;
- spese di rappresentanza: 1%;
- spese per omaggi: interamente deducbili se il valore è fino a 50 euro, mentre se il valore è superiore si considerano spese di rappresentanza, quindi sono deducibili all’1%;
- convegni, congressi, corsi di aggiornamento: deducibili al 50%;
- albergi e ristoranti: deducibili al 75%, per un ammontare che non può superare il 2% dei compensi percepiti.