Tratto dallo speciale:

Liberi professionisti: contributi nel modello Unico

di Alessandra Caparello

11 Settembre 2015 09:23

Contributi previdenziali dei liberi professionisti in Gestione separata INPS: guida alla compilazione del quadro RR Modello Unico PF.

La sezione II del quadro RR del Modello Unico PF deve essere compilata dai liberi professionisti che svolgono attività di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni (articolo 53, comma 1 Testo Unico Imposte sui Redditi), tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS. L’obbligo scatta anche per coloro che, pur iscritti agli Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza o che hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento e/o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.

=> Modello UNICO PF 2015 e istruzioni

Contributi e aliquote

La base imponibile su cui calcolare la contribuzione è data dal totale dei redditi da attività da lavoro autonomo, compreso quello in forma associata dichiarata ai fini IRPEF, prodotti per l’anno 2014 e/o il reddito eventuale prodotto nell’ambito del regime dell’imprenditoria giovanile. Per il 2014  il massimale di reddito annuo entro cui sono dovuti i contributi previdenziali è di 100.123,00 euro (imponibile massimo), mentre le aliquote da applicare sul reddito professionale sono:

  • 22% – professionisti già coperti per l’anno di imposta da una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o non diretta (di reversibilità);
  • 27,72% – professionisti privi da altra tutela previdenziale obbligatoria. 

=> Addio esenzione IRAP per i professionisti

Sezione II rigo RR5

  • colonna 1: va indicato il codice che contraddistingue il reddito percepito (“1” – reddito da lavoro autonomo; “2” – amministratori locali di cui all’art. 1 del D.M. 25 maggio 2001 per i quali sono stati dagli enti competenti versati i contributi alla Gestione separata come quote forfetarie; “3” – parasubordinati; “4” – redditi che non sono base imponibile fiscale ma sui quali c’è obbligo contributivo previdenziale alla Gestione separata come ad esempio l’assegno di ricerca o il dottorato di ricerca borsa di studio che concorrono alla formazione del massimale; “5” -il reddito da lavoro autonomo indicato nel quadro RE/RH o LM sul quale sono stati calcolati e versati i contributi ad altra Cassa previdenziale come la Gestione commercio o l’Inarcassa).
  • colonna 2: va indicato il reddito percepito riferito al codice inserito in colonna 1;
  • colonne 3-10: in essere vanno indicate le coppie di codici e i relativi redditi qualora il soggetto abbia percepito nello stesso anno differenti tipologie di reddito;
  • colonna 11: va indicato il reddito imponibile previdenziale (l’imponibile da indicare è il reddito assoggettato al contributo della Gestione separata e dovuto direttamente dal professionista);
  • colonne 12-13: in essere deve essere indicato il periodo in cui è stato conseguito il reddito nella forma “dal mese” e “al mese”.
  • colonna 14: va indicato il codice corrispondente all’aliquota applicata (A aliquota del 22%; B aliquota del 27,72 %);
  • colonna 15: va inserito il contributo dovuto calcolato applicando l’aliquota indicata nella colonna 14 all’importo indicato nella colonna 11;
  • colonna 16: vanno inseriti gli importi versati in acconto con il modello F24 per il periodo di imposta 2014.

=> IRAP per professionisti con servizi esterni

Altri righi

Nel rigo RR6, deve essere indicato il totale dei contributi dovuti riportati nella colonna 15 del rigo RR5 dei vari moduli compilati (colonna 1) e il totale degli acconti versati riportati nella colonna 16 del rigo RR5 dei vari moduli compilati (colonna 2). Nel rigo RR7 vanno inseriti:

  • colonna 1: i contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24
  • colonna 2: il contributo a credito
  • colonna 3: l’eccedenza di versamento a saldo
  • colonna 4: il contributo a credito derivante dalla precedente dichiarazione richiesto in compensazione
  • colonna 5: la parte del credito indicato in colonna 4 compensata nel modello F24
  • colonna 6: il credito di cui si chiede il rimborso con specifica istanza da presentare alla sede di competenza INPS
  • colonna 7: il credito da utilizzare in compensazione esclusivamente con modello F24.

Nelle colonne 6 e 7 deve essere ripartito il risultato della seguente operazione: colonna 2 + colonna 3 + colonna 4 – colonna 5.