Legittima l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza per omessa installazione del registratore di cassa comminata – ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del Dlgs 471/1997 – nei confronti di un esercizio commerciale nel caso in cui il registratore risulti inoperoso, ovvero pur essendo stato istallato non sia mai stato utilizzato. È quanto si evince dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 16708/2015.
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A legittimare la sospensione della licenza, nel caso in esame, è stata la mancata prova dell’utilizzo degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale, previsti dall’articolo 1 della legge 18/1983.
Sanzioni
A prevedere la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’attività per un periodo da quindici giorni a due mesi in caso di omessa installazione del misuratore fiscale è l’articolo 12, comma 3, del Dlgs 471/1997. Una sanzione accessoria autonoma rispetto alla sanzione principale che punisce la medesima violazione con una sanzione da 1.032 a 4.131 euro (articolo 11, comma 5).
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Apparecchi diversi
Anche l’eventuale installazione di apparecchi diversi da quelli prescritti deve essere considerata come omessa installazione. L’articolo 6, comma 3 prevede inoltre:
- una sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato in caso di omesse annotazioni relative a ciascuna operazione nel registro dei corrispettivi di emergenza, in caso di mancato o irregolare funzionamento dell’apparecchio;
- una sanzione da 258 a 2.065 euro in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione.
Guasto
In caso di guasto il contribuente è chiamato a richiedere tempestivamente l’intervento della ditta di manutenzione e ad annotare la data e l’ora della richiesta sul libretto di dotazione dell’apparecchio. Fino al ripristino del misuratore fiscale, al posto dello scontrino fiscale è necessario provvedere alla distinta annotazione su apposito registro dei corrispettivi relativamente a ciascuna operazione.
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Sentenza Cassazione
Il caso analizzato dalla Corte di Cassazione riguardava, nello specifico, dei controlli fiscali effettuati presso una società la quale aveva dichiarato che il giorno della verifica fiscale il misuratore, istallato due mesi prima, era stato inviato presso la ditta installatrice per alcune riparazioni, per poi essere ricollocato in sede il giorno successivo regolarmente funzionante. I giudici di primo grado avevano accolto il ricorso, a fronte del fatto che il misuratore era stato installato e che la società aveva regolarmente pagato la sanzione per la mancata predisposizione del registro dei corrispettivi di emergenza.
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L’Amministrazione finanziaria era ricorda in appello, accolto sulla base della mancata produzione da parte della società sanzionata, della documentazione attestante l’utilizzo del misuratore fiscale come una copia degli scontrini o delle certificazioni di corrispettivi emessi nell’arco temporale fra l’installazione del registratore di cassa e la data della verifica. Sentenza poi confermata dalla Corte di Cassazione.
Cassazione.