L’obbligo di dichiarazione dei redditi e di compilazione del quadro RW del modello UNICO ai fini del monitoraggio fiscale (Dl 167/1990) non riguarda solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n.16404/2015.
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Dunque anche chi amministra per terzi, come l’amministratore che opera sui conti esteri della società nell’interesse della stessa, deve indicare nella propria dichiarazione dei redditi le attività finanziarie detenute all’estero da cui possono scaturire redditi tassabili in Italia, comprese le eventuali movimentazioni effettuate nel corso dell’anno. Una corretta compilazione della dichiarazione dei redditi evita l’applicazione delle pesanti sanzioni previste in caso di violazioni connesse a tale obbligo. I soggetti interessati devono compilare e presentare il modulo in questione anche nel caso in cui siano esonerati dalla presentazione della dichiarazione UNICO.
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Sentenza Cassazione
Il caso riguardava la contestazione dell’Agenzia delle Entrate dell’omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi da parte di due contribuenti che avevano potere decisionale sui conti in questione.
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Inizialmente la Ctp e la Crt avevano accolto il ricorso dei contribuenti, mentre la Corte di Cassazione ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate ritenendo che per l’applicazione degli articoli 4 e 5 del Dl 167/1990, ovvero ai fini degli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa sul monitoraggio fiscale, rileva non solo il possesso delle attività finanziarie quanto il potere di disporre delle stesse, anche se nell’interesse di terzi.
della Corte di Cassazione.