Non rientrano nel calcolo del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) le ferie non godute e le indennità di mancato preavviso. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) può infatti escludere le ferie non godute dal calcolo del TFR, mentre l’indennità di mancato preavviso non dipende più dal rapporto di lavoro oggetto del Trattamento di Fine Rapporto poiché, essendo successiva al licenziamento, si riferisce a un periodo non lavorato.
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A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza 17248/2015, con la quale ha bocciato la tesi secondo cui tali emolumenti vanno considerati come aventi la loro causa nel rapporto di lavoro e non e non la mera occasione nel rapporto di lavoro. Per la Corte di Cassazione:
“Le indennità di mancato preavviso non rientrano nella base di computo del TFR perché non dipendenti dal rapporto di lavoro, data la loro riferibilità a un periodo non lavorato, una volta avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro stesso”.
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Il computo delle ferie non godute risulta invece esclusa dal calcolo del TFR:
“In modo non indiretto ma chiaro ed univoco, non già per espressa menzione e tuttavia ben ricavabile dalla disciplina, in via più generale, di un’autonoma e diversa nozione di retribuzione ai detti fini, contenuta negli accordi collettivi nazionali 1 febbraio 1996 e 24 settembre 1996″.
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