Nuovi chiarimenti in tema di voluntary disclosure sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 31/E/2015. Il riferimento è alla Legge n. 186/2014 concernente “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”. Tra i principali dubbi degli operatori chiariti con il nuovo documento di prassi – che segue le circolari n. 10/E/2015, n. 27/E/2015 e n. 30/E/2015 – troviamo quelli relativi a:
- cassette di sicurezza;
- prelievi modesti e sporadici;
- adempimenti per il contribuente;
- contribuenti inseriti nella lista Falciani;
- attività detenute nella Repubblica di San Marino;
- contributo di solidarietà;
- perfezionamento del rimpatrio giuridico;
- rimpatrio giuridico;
- attività rimpatriate e risparmio gestito.
=> Voluntary disclosure: nuovi chiarimenti del Fisco
Lista Falciani
Porte aperte alla procedura per i contribuenti presenti nella Lista Falciani, a patto che non siano già iniziati controlli fiscali o procedimenti penali per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria.
Attività San Marino
Per la regolarizzazione di attività detenute nella Repubblica di San Marino, la normativa di favore prevista trova applicazione anche in mancanza del rilascio del waiver, sia con riguardo all’ambito temporale che ai profili sanzionatori.
=> Voluntary Disclosure: il modello di autorizzazione
Adempimenti
L’adempimento relativo alla relazione di accompagnamento alla richiesta di accesso alla voluntary disclosure non sostituisce l’obbligo di compilazione del quadro RW del modello UNICO, nel quale vanno riportate le attività finanziarie detenute all’estero da cui possono scaturire redditi tassabili in Italia, comprese le eventuali movimentazioni effettuate nel corso dell’anno.
Rimpatrio giuridico
La circolare chiarisce che fino al perfezionamento del rimpatrio giuridico, gli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività e agli investimenti detenuti all’estero, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, ricadono unicamente sul contribuente, il quale deve adempiere agli eventuali obblighi dichiarativi per le annualità 2014 e 2015. Inoltre l’attestazione rilasciata dall’intermediario può essere idonea a dimostrare l’avvenuto affidamento allo stesso delle attività rimpatriate.
=> Voluntary Disclosure: istruzioni di invio domanda
Contributo di solidarietà
I benefici previsti dalla disclosure riguardano anche per il contributo di solidarietà e che le società fiduciarie cosiddette statiche non possono applicare il regime di risparmio gestito in relazione alle attività oggetto di emersione nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria.
Cassette di sicurezza
Per attività e valori frutto di evasione, contenuti in cassette di sicurezza detenute in Italia, non può bastare la semplice autocertificazione, l’apertura e l’inventario deve avvenire alla presenza di testimoni qualificati (notai o funzionari dell’istituto di credito).
Attività rimpatriate e risparmio gestito
Le società fiduciarie statiche non possono applicare il regime di risparmio gestito alle attività emerse nell’ambito della voluntary disclosure.
Prelievi modesti e sporadici
I prelevamenti da conti correnti esteri modesti e sporadici possono essere ricondotti al consumo personale del contribuente, anche in caso di patrimonio che non produce utili.
– Agenzia delle Entrate.