Che fare se si riceve una cartella esattoriale dovuta a un errore del proprio commercialista, che se ne accolla la responsabilità? Lo spiega il Garante del Contribuente della Liguria, con il provvedimento n. 28 del 2015. Nel caso in esame, la cartella recapitata era frutto di un problema informatico, occorso in sede di trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi effettuata dal proprio commercialista, il quale aveva sottoscritto la ricevuta d’impegno alla predisposizione e all’invio del Modello Unico, dichiarandolo conforme a quello ricevuto dal cliente, successivamente accollandosi la responsabilità dell’errore.
Errori 730: le responsabilità caso per caso
Adita la Direzione Provinciale di Genova dell’Agenzia delle Entrate, questa – con nota 23 marzo 2015 prot. n. 51030 – conferma la correttezza del procedimento: in altre parole, secondo la DPE la cartella emessa a carico del contribuente è corretta, ma per far ricadere le conseguenze di presunti “sinistri informatici” sul professionista anziché sul cliente potrebbe più agevolmente realizzarsi se, nell’ambito della propria responsabilità civile e professionale, decidesse di farsi carico della cartella, pagandola per intero.
=> Evasione fiscale: controlli più severi sui professionisti
Sulla questione, il Garante del Contribuente della Liguria ha condiviso tale posizione: l’assunzione di responsabilità potrà avere come conseguenza il diretto pagamento di quanto richiesto alla contribuente. Infatti, il pagamento effettuato da soggetto diverso dal contribuente, a proprio nome, è giuridicamente ammissibile e idoneo a far estinguere l’obbligazione e cessare l’efficacia degli atti esecutivi eventualmente compiuti nei confronti del medesimo contribuente-debitore.
“L’art. 8 dello Statuto del contribuente prevede espressamente l’accollo del debito d’imposta altrui, e, se è ammesso l’accollo, a maggior ragione è ammesso il pagamento; che, a fronte di quanto precede, questo Garante non potrà sottacere che un tale pagamento potrebbe trovare difficoltà ad essere ricevuto dall’Agente della Riscossione, posta la prevedibile rigidità del programma informatico in dotazione, ma tale difficoltà, ove effettivamente esistente, in nessun caso potrà andare a giustificare un diniego giuridicamente fondato”.