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Canone RAI: richiesta di esenzione

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 30 Luglio 2015
Aggiornato 13 Gennaio 2016 14:05

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Gli over 75 sono esonerati dal canone RAI, ma l'esenzione va richiesta: scadenze, termini e modalità.

Per gli esenti dal pagamento del canone RAI la scadenza per la richiesta del beneficio fiscale introdotto dalla Finanziaria 2008 scade, come ogni anno, il 31 luglio.

Requisiti

Tra gli esonerati dal versamento del canone RAI ci sono gli ultra 75enni. Tra i requisiti per poter beneficiare dell’esenzione dal canone RAI, oltre all’aver compiuto i 75 anni di età, sono previsti dei limiti reddituali, pari a 6.713,98 euro, ovvero 516,46 euro per tredici mensilità (articolo 1, comma 132, della legge 244/2007). Da precisare che, nel caso sia presente un coniuge, è necessario che la soglia di reddito massima fino alla quale è riconosciuta l’agevolazione non sia stata superata complessivamente nell’anno precedente alla richiesta di esenzione. Il soggetto beneficiario non deve inoltre convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio.

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Calcolo reddito

Per il calcolo del requisito reddituale non devono essere presi in considerazione i redditi esenti da IRPEF, quelli derivanti dall’abitazione principale e relative pertinenze, i trattamenti di fine rapporto (TFR) e relative anticipazioni ed i redditi assoggettati a tassazione separata.

Dichiarazione sostitutiva

Inoltre, per beneficiare dell’agevolazione è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando il modello disponibile in formato elettronico appositamente predisposto dall’Agenzia delle Entrate e disponibile sul proprio sito. Tale dichiarazione serve ad attestare:

  • il possesso dei requisiti richiesti dalla norma;
  • i dati anagrafici e di residenza;
  • il numero di abbonamento RAI;
  • l’anno per cui si chiede l’esonero;
  • codice fiscale del coniuge convivente, se presente.

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Presentazione dichiarazione sostitutiva

La domanda deve essere presentata solo il primo anno a partire dal quale si intende essere esonerati dal pagamento del tributo. La dichiarazione sostitutiva può essere consegnata dall’interessato presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate sul territorio o essere spedita via raccomandata, in plico senza busta, all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 S.a.t. – Sportello Abbonamenti TV – 10121 – Torino, allegando una fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

Esonerati

Ricordiamo che sono inoltre esonerati dal pagamento del canone RAI ospedali militari, case del soldato e sale convegno delle Forze Armate Italiane, stranieri appartenenti alle Forze Nato, gli agenti diplomatici e consolari, i rivenditori e riparatori TV e ovviamente chi dichiari di non essere in possesso di alcun apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.

Informazioni ed assistenza

Per informazioni e assistenza è possibile contattare il call center dell’Agenzia delle Entrate al numero 848.800.444, o in alternativa recarsi presso gli uffici presenti su tutto il territorio nazionale.