Novità in tema di sanzioni per i professionisti: lo schema di decreto di revisione del sistema sanzionatorio prevede l’abolizione della presunzione legale per cui i trasferimenti sui conti sono compensi evasi. Essendo stata dichiarata costituzionalmente illegittima la presunzione legale che i prelievi sui conti da parte degli esercenti arti e professioni costituiscano compensi evasi, ora viene abolita anche la presunzione legale relativa agli accrediti sui conti bancari.
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Più in particolare la novità è frutto dell’articolo 31, comma 1-bis, lettera e) dello schema di decreto stabilisce che, per il 2016 e il 2017, non si applicano le parole “o compensi” e “i prelevamenti o”, contenute nell’articolo 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 600/1973. Questa abrogazione comporta l’abolizione per le imprese della presunzione che i prelievi dai conti bancari per i quali non è fornita un’idonea giustificazione costituiscono ricavi evasi.
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La normativa appare in linea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, con la quale è stata dichiarata illegittima la presunzione costi/ricavi (pagamenti in nero) in relazione a versamenti e prelevamenti sui conti bancari dei Professionisti, in caso di mancata indicazione del beneficiario (legge n. 311/2004). Nella propria sentenza la Corte sottolineava:
“La non ragionevolezza della presunzione è avvalorata dal fatto che gli eventuali prelevamenti (che peraltro dovrebbero essere anomali rispetto al tenore di vita secondo gli indirizzi dell’Agenzia delle Entrate) vengono ad inserirsi in un sistema di contabilità semplificata di cui generalmente e legittimamente si avvale la categoria; assetto contabile da cui deriva la fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali”.
Sentenza alla quale in seguito si era adeguata anche l’Agenzia delle Entrate: non potendo più essere automaticamente accusati, gli esercenti arti e professioni non possono neanche essere soggetti a controlli fiscali indiscriminati. Tuttavia la Corte Costituzionale aveva stabilito l’illegittimità dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004 limitatamente alle parole “o compensi” senza far alcun riferimento alla presunzione relativa agli accrediti sul conto bancario. Ora il legislatore elimina ogni dubbio, escludendo completamente gli esercenti arti o professioni dalla normativa relativa alle presunzioni legali conseguenti alle indagini finanziarie.