Tratto dallo speciale:

Bonus IRPEF nel Modello 770

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 29 Luglio 2015
Aggiornato 30 Gennaio 2023 14:19

A partire dalla dichiarazione dei redditi 2015 il Bonus IRPEF di 80 euro in busta paga deve essere riportato nel modello 770: le risposte ai principali dubbi.

Con il la dichiarazione dei redditi 2015 debutta per la prima volta nel modello 770 il Bonus IRPEF di 80 euro in busta paga che determinati lavoratori hanno ottenuto nel corso dell’anno d’imposta 2014. Alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del credito previsto per l’anno 2014 dall’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, concernente la “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”, sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con le  Circolari n. 8/E/2014 e n. 9/E/2014.

=> Bonus IRPEF: le nuove regole per recuperare il credito

Bonus IRPEF

Il Bonus IRPEF spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente e redditi assimilati, ai quali corrisponda un’imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti e con un reddito complessivo non superiore ai 26.000 euro e viene erogato direttamente dal sostituto d’imposta in busta paga, il quale in seguito lo recupera.

=> Bonus IRPEF 80 euro: tutti i casi particolari

Modello 770

Tra le diverse novità del modello 770/2015, introdotte nel modello dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento direttoriale che ha approvato anche le istruzioni di compilazione, è stato riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2014 il credito Bonus IRPEF il rigo SX47 nel prospetto SX “Riepilogo dei crediti e delle compensazioni”. In particolare va indicato:

  • nella colonna 1, l’ammontare del credito Bonus IRPEF riconosciuto dal sostituto d’imposta nell’anno 2014, al lordo di quanto eventualmente recuperato;
  • nella colonna 2, l’ammontare del credito Bonus IRPEF riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio. Il credito recuperato può riferirsi anche a crediti Bonus IRPEF riconosciuti da precedenti sostituti d’imposta;
  • nella colonna 3 il credito Bonus IRPEF che residua e che può essere utilizzato l’anno successivo.

Bonus IRPEF in compensazione

La maggior parte dei dubbi interpretativi connessi al Bonus IRPEF sollevati dai sostituti d’imposta riguarda la compilazione del quadro ST, legato all’utilizzo del Bonus IRPEF in compensazione. Sul tema si era già espressa l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 22/E/2014. Per il recupero del credito erogato ai lavoratori il sostituto d’imposta deve utilizzare esclusivamente il modello di pagamento F24. L’importo corrispondente al credito erogato per il versamento può essere utilizzato in compensazione di qualsiasi debito fiscale esposto nello stesso modello F24, anche in sezioni diverse dalla sezione Erario. L’eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà essere utilizzato successivamente, sempre in relazione a versamenti effettuati con il modello F24.

=> Bonus IRPEF: le nuove regole per recuperare il credito

Codice tributo

Con la Risoluzione n. 48/E/2014 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “1655”, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”, da utilizzare per il recupero del Bonus IRPEF. Lo stesso codice tributo deve essere utilizzato dal sostituto d’imposta anche nel caso in cui si sia maturato un debito verso l’Erario e si debba versare l’importo corrispondente utilizzando il modello F24. In questo caso il codice tributo “1655” deve essere inserito nella sezione Erario (importo a debito). Nel caso in cui il sostituto d’imposta abbia versato l’importo utilizzando il codice “1001” può essere consigliabile richiedere all’Amministrazione finanziaria la correzione del codice tributo del modello F24, non essendo tale modalità prevista dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate.