Chiarisce i principali dubbi sulla voluntary disclosure l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E/2015, che fa seguito alle indicazioni fornite con la circolare 10/E/2015. I nuovi chiarimenti si sono resi necessari a fronte dei numerosi quesiti presentati dai professionisti e dalla stampa specializzata sull’applicazione della legge n. 186/2014, che regolamenta la collaborazione volontaria per il rimpatrio dei capitali detenuti all’estero e la riemersione di quelli non dichiarati correttamente in Italia.
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Voluntary disclosure
La procedura permette di regolarizzare gli importi e i beni detenuti all’estero o in Italia in violazione delle norme fiscali senza subire pene e con sanzioni ridimensionate. Ovviamente vanno versate le imposte dovute, ma si può contare su notevoli abbattimenti delle sanzioni e sulla non punibilità per i reati tributari, regolarizzando così la propria posizione fiscale.
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Dubbi e chiarimenti
I dubbi riguardavano in generale l’ambito soggettivo e oggettivo della collaborazione, le cause di inammissibilità, gli adempimenti a carico del contribuente, l’ambito temporale della procedura di collaborazione volontaria, gli aspetti sanzionatori e il perfezionamento della procedura. Nella propria circolare, l’Agenzia delle Entrate ha suddiviso gli argomenti in funzione degli specifici aspetti trattati.
Cassette di sicurezza
Ad esempio viene chiarito che, nell’ambito della collaborazione volontaria volta a dichiarare i capitali evasi, è possibile denunciare anche attività conservate nelle cassette di sicurezza. L’Agenzia precisa che:
“Il denaro contenuto in una cassetta di sicurezza che non è stata mai aperta dopo il 31 dicembre 2009, per un contribuente che non ha omesso la dichiarazione per i l relativo anno d’imposta, non rileva ai fini della procedura di collaborazione volontaria nazionale. Diversamente se detto denaro era già stato detenuto in un Paese black list in violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, in un periodo d’imposta per il quale non è decaduta la potestà di contestazione delle suddette violazioni, questo dovrà essere indicato nella relazione accompagnatoria della procedura di collaborazione volontaria internazionale come prova della dismissione totale o parziale dell’attività detenuta nel suddetto Paese black list”.
Procuratori
Chiarimenti vengono fornite anche in tema di accesso alla procedura da parte di procuratori passivi e di procuratori con mera delega ad operare per conto dell’intestatario. In particolare, l’Agenzia spiega che possano avvalersi della procedura anche i soggetti delegati ad operare su rapporti indipendentemente dal fatto che questi abbiano o meno posto in essere delle operazioni. Tuttavia qualora i delegati non risultino essere i reali titolari effettivi delle attività presenti sui rapporti, non può essere attribuito loro alcun reddito connesso con le stesse. Diversamente:
“Sia nelle istruzioni alla compilazione del quadro RW del Modello UNICO PF 2014 che nella circolare n. 38/E del 2013 è stato chiarito che l’obbligo dichiarativo in materia di monitoraggio fiscale non sussiste tutte le volte in cui sia stata rilasciata una mera delega ad operare per conto dell’intestatario in esecuzione di un mandato”.
Ad esempio:
“Non sono tenuti alla compilazione del quadro RW gli amministratori di società di capitali che hanno il potere di firma sui conti correnti della società in uno Stato estero, dei quali si ha evidenza nelle scritture contabili, e che hanno la possibilità di movimentare capitali, pur non essendo beneficiari dei relativi redditi (circolare n. 28 del 2011). Ed ancora, non sono tenuti agli obblighi dichiarativi i soggetti che, sebbene delegati ad effettuare operazioni di investimento mobiliare su rapporti esteri, non possono effettuare operazioni di versamento e prelevamento o operazioni a queste corrispondenti”.
Determinazione rendimenti
Il metodo forfettario di determinazione dei rendimenti di attività illecitamente detenuti all’estero è applicabile solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro. Tale limite si riferisce alla consistenza delle attività patrimoniali nel loro complesso, in una singola annualità, indipendentemente quindi, con riguardo alle attività cointestate ad una molteplicità di soggetti, dalla quota delle stesse (e del relativo rendimento) riconducibile al singolo contribuente.
IVIE e IVAFE
Anche l’IVIE e l’IVAFE rientrano nella procedura di collaborazione volontaria internazionale, permettendo ai contribuenti di accedere ai relativi benefici.
Causa di inammissibilità
La voluntary disclosure non è ammessa nel caso in cui la causa ostativa sia stata formalmente conosciuta dall’autore della violazione che richiede l’accesso alla procedura, o dai soggetti con questo solidalmente obbligati in via tributaria o da eventuali concorrenti nel reato. Per quanto riguarda i soggetti solidalmente obbligati o concorrenti viene precisato che:
“Fermo restando in capo al contribuente l’obbligo di evidenziare, qualora ne abbia avuto comunque cognizione, l’avvenuta formale conoscenza della causa di inammissibilità da parte di soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o concorrenti nel reato, dovrà esser cura dell’ufficio eccepire la causa di inammissibilità nel caso nel corso dell’istruttoria emergano elementi comprovanti la effettiva conoscenza (anche non formale) da parte del contribuente richiedente l’accesso alla procedura della causa ostativa formalizzata in capo agli altri soggetti solidalmente obbligati o concorrenti”.
Ravvedimento operoso
La circolare chiarisce che i contribuenti possono eventualmente scegliere se regolarizzare la propria situazione fiscale con il ravvedimento operoso, in luogo della procedura di collaborazione volontaria.
Anche per Singapore
La disciplina di favore prevista dalla voluntary disclosure si applica anche nel caso di investimenti e attività finanziarie detenuti a Singapore:
“Paese con il quale il 19 ottobre 2012 è entrato in vigore un accordo in linea con l’artico lo 26 del Modello OCSE, ai sensi della legge 31 agosto 2012, n. 157, e, ancor più, nel caso di detenzione in Paesi eliminati dall’elenco di quelli considerati Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato, quali, con riguardo al decreto 4 maggio 1999, Cipro, Malta e San Marino e, con riguardo al decreto 21 novembre 2001, oltre Cipro e Malta, Lussemburgo e Corea del Sud”.
– Agenzia delle Entrate.