Lavoro subordinato: guida alle deduzioni IRAP

di Barbara Weisz

Pubblicato 15 Luglio 2015
Aggiornato 23 Luglio 2015 09:43

Tutte le deduzioni IRAP sul costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato e la nuova agevolazione 2015: guida in pillole agli incentivi in vigore.

La deduzione IRAP sul costo del lavoro non è l’unico sgravio fiscale per le imprese sul costo del personale dipendente: vediamo una sintetica panoramica sulle agevolazioni 2014 e 2015, messa a punto dalla Fondazione Accademia Romana di Ragioneria con la nota operativa 9/2015, dedicata a IRAP e il costo del personale dipendente, le nuove agevolazioni per il 2015″. Prima di esaminare l’incentivo fiscale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato introdotto con la Legge di Stabilità 2015, vediamo quali sono le deduzioni IRAP già in vigore per l’anno di imposta 2014. Il riferimento normativo fondamentale è l’articolo 11 del decreto 446/1997, il provvedimento che istitutisce l’IRAP, imposta regionale sulle attività produttive.

=> Calcolo della base imponibile IRAP

Premio INAIL

Il premio sostenuto per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, come il contributo INAIL o ENPAIA, è deducibile in base al comma 1, lettera a, numero 1 del decreto IRAP, che permette di dedurre questi oneri a condizione che abbiano effettivamente contribuito alla formazione della base imponibile IRAP. In caso di distacco di personale, l’agevolazione spetta all’azienda che utilizza il personale.

Deduzione 7.500 euro

E’ un’agevolazione riservata alle seguenti tipologie di impresa (articolo 3, comma 1, lettere a,b,c,d,e): società di capitali, Snc, Sas, persone fisiche e società di persone esercenti arti e professioni, produttori agricoli titolari di reddito agrario, enti privati di cui all’art.87 comma 1 lettere c, d del TUIR (testo unico imposte sui redditi), società di cui all’articolo 87, comma 1, lettera d, del TUIR. E’ una deduzione dalla base imponibile IRAP pari a 7.500 euro per ogni dipendente a tempo indeterminato, che aumenta a 13.500 euro nel caso in cui si tratti di dipendente donna o giovane fino a 35 anni. Sono escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e raccolta e smaltimento rifiuti. La deduzione è regolata dal punto 2 della lettera a del comma 1 del decreto IRAP.

=> La nuova disciplina IRAP, chiarimenti Entrate

Deduzione 15mila euro

E’ il seguente punto 3 della lettera a del comma 1, che alza la deduzione a 15mila euro per i dipendenti (sempre a tempo indeterminato) impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e a 21mila euro nel caso in cui si tratti di donne o giovani under 35. Attenzione: questa deduzione è alternativa a quella esposta precedentemente, quindi chi la utilizza non può usufruire anche dell’altra agevolazione. La platea di imprese aventi diritto è la stessa, ma sono escluse anche le banche, gli enti finanziari e le imprese di assicurazione.

Contributi

E’ deducibile l’intero importo dei contributi assistenziali e previdenziali dei dipendenti a tempo indeterminato, sempre con l’esclusione delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti. E’ il punto 4 dello stesso comma 1.

=> Deduzione IRAP: i criteri di calcolo

Apprendisti, disabili, R&S

Tutti i soggetti passivi IRAP possono dedurre l’intero importo delle spese per apprendisti, disabili e per il personale assunto con contratto di formazione lavoro. Le imprese che possono applicare la deduzione di 7.500 euro sopra elencata, possono anche dedurre l’intero importo dei costi sostenuti per il personale addetto a ricerca e sviluppo, a condizione che sia rilasciata un’attestazione con la quale si certifica che il dipendente svolge effettivamente attività di ricerca e sviluppo. Questo documento deve essere firmato dal presidente del collegio sindacale oppure, in mancanza di questo, da un revisore dei conti, da un commercialista o da un consulente del lavoro. E’ il punto 5 dello stesso comma 1.

Deduzione 1.850 euro

Questa è prevista dal comma 4-bis (dello stesso articolo 1 del decreto IRAP). La deduzione è pari a 1850 euro per ogni dipendente, valida per le imprese prima citate (lettera a,b,c,d,e, articolo 3, comma 1), a condizione che i componenti positivi che concorrono al valore della produzione non superino i 400mila euro, e che abbiano un massimo di cinque dipendenti.

Nuove assunzioni

Questa è un’agevolazione applicata per la prima volta nel periodo d’imposta 2014, è prevista dal comma 4-quater dello stesso articolo 1 del Decreto IRAP, ed è pari a 15mila euro per ogni nuovo assunto a condizione che aumenti il numero di dipendenti a tempo indeterminato rispetto al precedente periodo d’imposta. Il costo sostenuto per il dipendente deve essere classificato nell’articolo 2425, primo comma, lettera B, numeri 9 e 14, del codice civile.

Autotrasporto

E’ deducibile l’indennità di trasferta per la quota che non concorre a formare il reddito del dipendente.

Deduzione 2015

E’ introdotta dalla legge di Stabilità, e di fatto porta al 100% la deduzione IRAP sul costo del lavoro. Prevede infatti che sia deducibile la differenza fra il costo complessivo per il personale a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti fino al 2014. La possono applicare: società di capitali, enti commerciali, banche e società finanziarie, imprese di assicurazione, persone fisiche, società semplici ed equiparate, produttori agricoli titolari di reddito agrario. Si ricorda che, come specificato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 22/2015, le quote di TFR maturate a partire dal gennaio 2015 rientrano fra i costi del personale dipendenti da considerare ai fini della deduzione. Non rilevano, invece, gli accantonamenti per eventuali futuri oneri connessi al rapporto di lavoro.

(Fonte: Fondazione Accademia Romana di Ragioneria, nota operativa 9/2015)