Anomalie o incongruenze da Spesometro in base ai dati comunicati o certificati nel modello 770 per l’anno di imposta 2011: le segnala in modo “amichevole” l’Agenzia delle Entrate, – nell’ambito della nuova stagione di compliance fiscale prevista dalla Legge di Stabilità 2015 (commi 634-636 legge 190/2014) – con un provvedimento del 13 luglio. I contribuenti interessati, autonomi e professionisti a partita IVA, possono motivare le presunte anomalie o regolarizzare la propria posizione ricorrendo al ravvedimento operoso e sanzioni ridotte.
Di seguito, le irregolarità che possono emergere a carico delle Partite IVA.
=> IRES imprese, sanzioni ridotte su irregolarità
Spesometro
Dai dati in elenco clienti/fornitori possono risultare omissioni o incongruenze sui ricavi conseguiti, per le quali il contribuente riceve una comunicazione che contiene:
- dati anagrafici e codice fiscale;
- identificativo della comunicazione;
- dichiarazione IVA presentata per l’anno di imposta 2011 (completa di protocollo identificativo e data di invio);
- somma algebrica delle operazioni riportate nei righi VE24, colonna 1 (Operazioni imponibili), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE34, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE36, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), VE37 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2011) della dichiarazione di cui al punto c);
- codici fiscali, cognomi e nomi, denominazioni dei contribuenti soggetti passivi IVA che hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate di aver effettuato acquisti dal contribuente, l’ammontare degli acquisti comunicati;
- ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione IVA del contribuente.
=> Vai allo speciale Spesometro 2015
Modello 770
Tra le comunicazioni amichevoli del Fisco, trovano posto anche quelle relative alle anomalie riscontrate nei compensi certificati dai sostituti d’imposta nel modello 770, al quadro “Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi“, con causale A (prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale), o M (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente). La comunicazione delle Entrate riporta in questo caso:
- codice fiscale, nome e cognome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione;
- dati identificativi dei sostituti d’imposta e dei rispettivi 770;
- modello, protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione per il periodo d’imposta 2011, nella quale i compensi risultano parzialmente o totalmente omessi;
- ammontare lordo dei compensi, distinti per singolo sostituto, che risultano essere stati percepiti dal contribuente in base a quanto indicato dai committenti nei modelli 770, quadro “Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi“, con causale “A” (prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale) o “M” (prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- somme non soggette a ritenuta;
- ammontare dei compensi imponibili e ritenute effettuate a titolo di acconto.
Modalità di comunicazione
L’Agenzia delle Entrate invia la comunicazione contenente le informazioni sopra descritte agli indirizzi PEC (posta elettronica certificata) oppure per posta ordinaria. Il contribuente può rispondere, direttamente oppure attraverso un intermediario abilitato all’assistenza fiscale, richiedendo informazioni oppure segnalando elementi, fatti e circostanze non noti all’Agenzia. Le modalità a disposizione del contribuente per questa risposta sono indicate nelle comunicazioni inviate, rese disponibili anche alla Guardia di Finanza.
=> Tributi omessi: Guida al ravvedimento operoso
Regolarizzazione
Nel caso in cui dalle informazioni comunicate dal Fisco emergano effettivamente errori oppure omissioni, il contribuente può regolarizzare la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso, beneficiando dei relativi sconti sulle sanzioni. Ricordiamo che il ravvedimento operoso è stato modificato dalla Legge di Stabilità 2015 (comma 637, articolo 1, legge 190/2014), che ha introdotto nuove tipologie ed esteso l’applicazione a casi prima esclusi (ad esempio, quello in cui la violazione sia già stata constatata dal Fisco).