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Riforma ISEE: guida e FAQ

di Chiara Basciano

Pubblicato 9 Luglio 2015
Aggiornato 12 Febbraio 2016 16:54

I chiarimenti INPS e Ministero del Lavoro in tema di nuovo ISEE, con le risposte alle domande più frequenti.

Aggiornate le FAQ sull’ISEE 2015 – l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente – da parte di INPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicate nell’apposita sezione dedicata e di imminente pubblicazione anche sul sito dell’Istituto previdenziale, come comunicato con il Messaggio n. 4609/2015.

=> Scarica le FAQ ISEE aggiornate

Nucleo familiare

In merito all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, il quale prevede tra i componenti del nucleo familiare il coniuge iscritto all’AIRE, viene chiarito che tale coniuge è quello di qualunque componente il nucleo. In caso di assenza dei requisiti di autonomia (articolo 8 del DPCM n. 159/2013), lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori. Con riferimento alle prestazioni per diritto allo studio universitario, alla luce della nuova disciplina ISEE, i redditi ed i patrimoni dei fratelli e delle sorelle concorrono alla formazione dell’Indicatore per prestazioni per il diritto allo studio universitario nella misura del 100%.

Borse di studio

In merito alle borse di studio viene chiarito che nel valore dell’ISEE per il diritto allo studio l’Ente erogatore deve escludere, nel caso in cui la borsa di studio sia inserita nei redditi utilizzati per il calcolo dell’ISEE, l’ammontare della borsa di studio percepita nell’anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza (articolo 4, comma 5 D.P.C.M. n. 159 del 2013). L’ente erogatore di borse di studio deve scorporare l’importo della prestazione anche se nell’anno di riferimento del calcolo dei redditi non è stato lui stesso ad erogarla nel caso in cui valuti che la prestazione richiesta sia la medesima. Nel caso in cui allo studente non si stata data certificazione sull’importo esatto relativo alla borsa di studio erogata, lo stesso dovrà richiedere all’ente erogatore il rilascio della certificazione attestante l’importo della borsa di studio. In sua assenza per il dichiarante la DSU vige il principio dell’autocertificazione dei dati. Sempre con riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, il patrimonio immobiliare posseduto all’estero viene determinato tenendo conto del valore individuato per il calcolo dell’Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero IVIE.

=> ISEE 2015: novità e calcolo dell’Indicatore

Fondi previdenza

Le somme versate ai fondi di previdenza complementare aperti non rientrano fra i rapporti finanziari da comunicare.

Redditi fondiari

Il valore da indicare in DSU per i redditi fondiari di beni situati all’estero non locati soggetti alla disciplina IVIE non indicati nel reddito complessivo, occorre assumere la base imponibile determinata secondo le specifiche regole indicate dall’arti colo 70, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, come previsto all’articolo 4, comma 2, lettera g), del DPCM 5 dicembre 2013. Il valore patrimoniale dei suddetti beni deve essere indicato anche nell’ipotesi in cui non sia stato presentato il quadro RW del modello UNICO, facendo riferimento alle istruzioni presenti al paragrafo “Valorizzazione degli investimento e delle attività di natura finanziaria”, contenute nel fascicolo 2 del modello Unico Persone Fisiche 2014.

Autocertificazione dei redditi

Le quote di reddito esente per i piccoli coltivatori che sono esonerati dalla presentazione dei redditi, nel caso in cui rientrino tra le componenti di calcolo dell’ISEE (articolo 4, lettera c), del DPCM 5 dicembre 2013), devono essere autocertificate. In generale Il cittadino deve autocertificare tutti i redditi previsti dalla normativa ISEE nei casi sia esonerato dalla presentazione della dichiarazioni dei redditi.

Invalidità

In caso di invalidità inferiore a quella media prevista dal DPCM 159/2013, va utilizzato l’ISEE ordinario o l’ISEE corrente.

=> Nuovo ISEE 2015: le FAQ INPS

Assegni maternità e nucleo familiare

Nella DSU i valori degli assegni di maternità e nucleo familiare e di social card percepiti nei due anni precedenti la data di sottoscrizione vengono inseriti da INPS. Nel caso vengano richieste le stesse prestazioni nel 2015 tali importi devono essere scorporati dalll’Ente erogatore, ai soli fini del mantenimento del trattamento stesso. Per la social card tale sottrazione viene effettuata dall’INPS, mentre per l’assegno di maternità e per l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concessi da Comuni viene effettuata dal Comune che, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, de l D.P.C.M. n. 452 del 2000, è qualificato come Ente erogatore per le citate prestazioni.

Validità ISEE

La validità ISEE è di due mesi, una volta che l’utente la consegna all’ente per avere agevolazioni poi non deve necessariamente rifarla per avere accesso alle prestazioni richieste, che continuano ad essere erogate fino al termine del beneficio.