Scudo fiscale per società commerciali

di Chiara Basciano

Pubblicato 9 Luglio 2015
Aggiornato 15 Giugno 2017 09:55

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La sentenza della Cassazione che chiarisce i termini di applicabilità dello scudo fiscale anche alle società commerciali.

Lo scudo fiscale si applica anche alle società commerciali, se è l’amministratore o il dominus dell’azienda a richiedere e perfezionare la procedura di emersione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 28775/2015, precisando che a tal fine risultano irrilevanti i limiti imposti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 43/E/2009.

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Caso

Il caso in esame riguardava il ricorso presentato da un imprenditore di Ancona contro la sentenza con la quale il tribunale del riesame aveva ritenuto valido il sequestro finalizzato alla confisca sulla base del fatto che i capitali detenuti all’estero erano di una società commerciale.

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Sentenza

Per la Corte di Cassazione ad essere determinante è stato che a chiedere il rientro dei capitali sia stato l’amministratore della società:

 “Sebbene la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 43/E del 2009 limiti gli effetti di tale estensione al campo tributario, per ciò che concerne l’ulteriore estensione al campo penale occorre tener conto di quanto dispone il dl n. 78 del 2009, art. 13-bis, al comma 4: l’effettivo pagamento dell’imposta comporta, in materia di esclusione della punibilità penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l’applicazione della disposizione di cui al già vigente legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 8, comma 6. Tale richiamata disposizione stabilisce che il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta per ciascuna annualità oggetto di integrazione l’esclusione a ogni effetto della punibilità per i reati tributari, quando tali reati siano stati commessi per eseguire o occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria”.

Cassazione.