Per quanto concerne il tema delle garanzie per i finanziamenti, tramite il contratto di fideiussione, una terza persona interviene nei rapporti tra due o più soggetti (creditore e debitore) obbligandosi a garantire il corretto adempimento di una obbligazione.
Il fideiussore
Di fatto, secondo l’articolo 1936 del codice civile si definisce fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui; secondo l’articolo 1944 il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito.
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Requisiti del fideiussore: essere capace, possedere beni sufficienti a coprire il debito ed eleggere domicilio nella giurisdizione della corte d’appello in cui la fideiussione si deve prestare. Le parti possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’escussione del debitore principale: in tal caso, il fideiussore deve indicare i beni del debitore da sottoporre ad esecuzione. In quanto alle spese, salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticiparle.
L’obbligazione
Secondo l’articolo 1941 l’obbligazione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore né essere prestata a condizioni più onerose, si estingue per estinzione del debito garantito senza alcuna eccezione, anche derivanti da ragioni sopravvenute e spettanti al debitore principale, che il fideiussore opponga al creditore (articolo 1945). Infine, secondo l’articolo 1263, l’obbligazione si trasmette insieme al credito cui si collega.
Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l’intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione: in tal caso il fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell’intero debito può esigere che il creditore riduca l’azione alla parte da lui dovuta
Il contratto di fideiussione
La normativa non prevede una specifica forma del contratto di fideiussione, pertanto è ammessa anche la forma orale purché sia manifesta la volontà di prestare fideiussione attraverso una chiara ed esplicita dichiarazione ovvero un comportamento che non sia ambiguo o incerto. Il fideiussore è obbligato ad adempiere nel momento in cui il debitore principale diventa inadempiente.
Questi non può esigere la costituzione in mora del debitore inadempiente poiché è proprio l’inadempimento del debitore che fa scadere l’obbligazione di garanzia. Di contro, il creditore non dovrà neppure costituire in mora il fideiussore dopo l’inadempimento del debitore poiché l’avviso che mette a conoscenza il fideiussore dell’inadempimento del debitore ai sensi dell’articolo 1219 c.c., è già un’ingiunzione ad adempiere.
Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.
Contratto autonomo di garanzia
Nel contratto autonomo di garanzia una parte si obbliga a eseguire, a prima richiesta, la prestazione del debitore indipendentemente dall’esistenza, validità ed efficacia del rapporto di base e, comunque, senza sollevare eccezioni. Si distingue dalla fideiussione per l’indipendenza dell’obbligazione principale e per le rispettive posizioni del fideiussore e del garante. Il fideiussore, come già affermato, è debitore allo stesso modo del debitore principale mentre il garante si obbliga a esentare il beneficiario da ogni possibile danno arrecatogli a causa di una mancata prestazione del debitore.
La polizza fideiussoria
La polizza fideiussoria è una forma contrattuale intermedia tra il deposito cauzionale e la fideiussione stessa con la quale un istituto bancario o impresa assicurativa si impegna, in caso di inadempimento della prestazione dovuta, al pagamento di una determina somma dovuta dal contraente garantito ad un terzo soggetto beneficiario. Le polizze fideiussorie vengono richieste prevalentemente nei rapporti contrattuali con enti pubblici relativi ad appalti per l’esecuzione di opere o per la prestazione di servizi.
Preventivi online per fideiussioni semplificano la prima ricerca della giusta polizza, tramite l’analisi comparativa delle diverse offerte. Con il decreto incentivi, nel 2011 si è intervenuto sulla disciplina delle garanzie che il debitore deve prestare in caso di pagamento rateale di somme dovute nell’ambito di conciliazione giudiziale e dell’accertamento con adesione. Prima vigeva l’obbligo di presentare la fideiussione in caso di pagamenti rateali per somme complessive (successive alla prima rata) oltre 50.000 euro, poi il Decreto Legge n. 98/2011 ha sospeso tale l’obbligo.
Ciascuna delle parti può proporre, in caso di contenzioso, la conciliazione totale o parziale davanti alla commissione provinciale e comunque non oltre la prima udienza. Se si giunge alla conciliazione le somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 8 rate trimestrali o di 12 rate trimestrali se l’importo supera 51.645,69 euro.
Il credito verso il fideiussore fallito può essere fatto valere solo dopo l’esecuzione del debitore principale.