Per raggiungere scelte e strategie comuni in tema di gestione finanziaria, le società di un gruppo possono accentrare la gestione della cassa in capo ad un solo soggetto: si parla in questo caso di cash pooling. Le tecniche sono sostanzialmente due: notional cash pooling e zero balance.
- Notional cash pooling. Con il notional cash pooling ogni società che partecipa all’accordo apre un conto corrente presso una banca. I conti di ciascuna banca potranno andare a debito a condizione che il saldo complessivo di tutti i conti sia superiore o pari a zero.
- Zero balance system. Con lo zero balance system una singola società del gruppo (pooler) gestisce un conto corrente accentrato (pool account), sul quale vengono riversati i saldi dei conti correnti di tutte le altre. Sarà, quindi il pooler a gestire il fabbisogno finanziario di ognuna di esse, accentrando anche la gestione dei rapporti con gli enti creditori. Il pooler dovrà inoltre provvedere alla liquidazione degli interessi attivi e passivi derivanti dalla somma di ciascuna società del gruppo ed inviare un estratto conto ai partecipanti del pool.
=> Cash pooling, ratei e risconti e conti d'ordine: i principi contabili
Aspetto contabile
La capogruppo dovrà rilevare le operazioni poste sul proprio conto, quelle effettuate dal proprio conto a quello gestito in pool e quelle dal conto gestito in pool conseguenti ai movimenti generati dai partecipanti con contemporanea accensione di crediti e debiti nei confronti degli stessi. Le partecipanti dovranno invece contabilizzare i movimenti dal proprio conto e i loro giroconti verso il conto di corrispondenza instaurato con la capogruppo.
Aspetto fiscale
Gli interessi attivi e passivi maturati durante l’adesione al cash pooling vanno determinati da ciascuna società aderente in sede di scritture di assestamento e di verifica di fine esercizio. Il pooler, pertanto, dovrà fornire la distinzione tra interessi attivi e passivi. Al momento del pagamento degli interessi occorre valutare più casistiche:
- partecipante all’accordo residente in Italia: il soggetto erogante non è tenuto a operare alcuna ritenuta poiché la somma corrisposta risulta essere componente attiva nella determinazione del reddito d’impresa di ogni società;
- partecipante all’accordo residente all’estero:
- percettore residente in Paese senza convenzione per evitare la doppia imposizione: l’interesse deve essere assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta;
- percettore residente in Paese con convenzione per evitare la doppia imposizione: interesse non assoggettato ad alcuna ritenuta;
- percettore italiano ma società che eroga gli interessi non residente in Italia: occorre fare riferimento alle convenzioni contro le doppie imposizione che solitamente prevedono la tassazione per il percettore in Italia con scomputo delle imposte pagate all’estero.
a cura di LavoroImpresa