Con la perdita del potere d’acquisto delle pensioni, il tema della previdenza complementare è tornato centrale, rilanciando il ruolo della pensione integrativa rispetto all’indennità pensionistica fruita dal lavoratore che matura i requisiti per ritirarsi.
Si tratta di strumenti alternativi per garantirsi un futuro economicamente protetto. Come quello che offre una pensione complementare, ad esempio con l’investimento in un fondo pensione o in altre formule di previdenza alternativa a quella obbligatoria.
Si può cominciare anche solo destinandovi il TFR. In generale, il mercato propone una ricca offerta in grado di coprire la domanda, che si orienta in base ad una serie di fattori, legati al profilo dell’assicurato ed all’obiettivo prefissato. Vediamo in che modo.
Fondi pensione integrativi: quale scegliere
La fotografia 2023 sui fondi pensione è in chiaroscuro. Oltre ai fondi pensione preesistenti, e accanto a soluzioni alternative come il prestito vitalizio ipotecario, oggi la scelta di prodotti è comunque ampia ed offre soluzioni specifiche per settore o aperte anche alla generalità dei lavoratori.
Prima di scegliere, dunque, è fondamentale capire la differenza tra fondi pensione aperti e chiusi.
Fondi pensione negoziali chiusi: rendite e maggiorazioni
Nel vasto mercato della previdenza complementare, ad oggi, il vero traino è rappresentato dalle compagnie in grado di erogare rendite di un certo importo.
Nel settore dei fondi negoziali, sottoscrivibili non da tutti ma solo da coloro che vi rientrano essendo occupati in un determinato settore o essendo assunto con un determinato contratto di categoria, troviamo condizioni tra loro molto simili se si tiene conto delle opzioni per personalizzare la polizza: tutti offrono rendita reversibile o vitalizia e molti fanno scegliere l’aliquota per la reversibilità.
La quasi totalità offre una rendita sicura per 5 o 10 anni, una con maggiorazione ltc (long term care) e una contro-assicurata, su cui c’è maggiore attenzione assieme a quelle che prevedono maggiorazioni in caso di autosufficienza.
Fondi pensione aperti: rendite anche reversibili
I fondi aperti (rivolti all’intera platea dei risparmiatori) non indicano quasi mai una data di scadenza delle convenzioni e, in caso di aggiornamento delle condizioni, i lavoratori che vanno in pensione nei tre anni possono conservare le condizioni di quella precedente.
Questi fondi prevedono molte tipologie di rendita, anche reversibili, alcuni con aliquota di reversibilità a scelta.
- rendita fissa,
- rendita contro-assicurata,
- rendita con copertura ltc,
- rendita reversibile o certa per tot anni,
- più modalità di rendita certa per tot anni,
- rendita differita rispetto al pensionamento.
Infine, tutti i PIP offrono una rendita reversibile oltre che vitalizia, anche se in alcuni casi non sono previste altre opzioni tra cui scegliere e, fatta eccezione per le rendite certe a 5 e 10 anni, le altre tipologie di rendita sono offerte solo da pochi.
Polizze differenziate per genere
Con la sentenza 1 marzo 2012, proc. C-236/09, la Corte di Giustizia Europea ha vietato la sottoscrizione di contratti con elementi di discriminazione sessuale. Tuttavia, le «Linee direttrici per l’applicazione della direttiva 2004/113/Ce del Consiglio nel settore delle assicurazioni, sulla base della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-236/09 (Test-Achats)» del 13 gennaio 2012 spiega che per i fondi pensione negoziali a erogazione convenzionata è possibile applicare ancora una differenza in base al genere dell’assicurato, così come per i fondi pensionistici aperti con adesione collettiva.
Per i piani individuali pensionistici (PIP) possono esistere differenze tra uomo e donna solo se stipulati prima del 21 dicembre 2012.
Le rendite sulla previdenza complementare
Quanto versare alla previdenza complementare per garantirsi una pensione minima? Dipende da quanto si versa e per quanto tempo. Molto dipende anche dai rendimenti previsti a seconda dello strumento prescelto. Anche la modalità di accesso e fruizione della rendita maturata dipende dallo strumento.
La rendita può essere:
- vitalizia immediata – a fronte del pagamento del premio da parte del contribuente, prevede il versamento di una somma periodica per tutta la vita;
- vitalizia differita – la somma non è erogata al pagamento del premio (meno somme periodiche versate dalla compagnia ma dal valore maggiore);
- reversibile – la somma viene erogata anche dopo il decesso dell’assicurato ad uno o più eredi (implica un premio inferiore alle polizze non reversibili);
- mista – assicura la rendita allo scadere di un certo numero di anni (es.: 5 o 10) all’assicurato, anche a terzi se nel frattempo è deceduto;
- contro-assicurata – in caso di morte assicura una somma data dalla differenza tra premio versato e somme già pagate dalla compagnia, oltre a una rendita ltc (long term care) maggiorata in caso di perdita dell’autosufficienza – misurata in base agli Adl (Activities of daily living) – durante il periodo in cui l’assicurato percepisce la rendita.
=> Previdenza complementare: deduzione fiscale dei versamenti
La tassazione della pensione integrativa
Dal punto di vista fiscale, infine, le pensioni complementari sono imponibili per il loro ammontare totale ad eccezione della ritenuta già assoggettata a titolo di imposta (15%, ridotta di 0,3 punti per ogni anno oltre il quindicesimo fino a massimo 6 punti). I premi versati sono invece deducibili. E’ prevista una tassazione vantaggiosa per le prestazioni erogate: rendita, riscatto e anticipazioni