Un’impresa o professionista che si trovi ad avere scambi di servizi con operatori non italiani ha obblighi diversi in materia IVA a seconda che l’azienda straniera sia europea o extra-europea e che sia cliente o fornitrice: in ogni caso è fondamentale stabilire il momento esatto dell’effettuazione dell’operazione, utilizzando i criteri e regole dettate dall’Agenzia delle Entrate.
Vediamo di seguito, caso per caso, quali sono i diversi obblighi a cui adempiere in materia di imposta sul valore aggiunto, le tempistiche e scadenze, i casi particolari, gli eventuali esoneri.
Obblighi IVA per operazioni estere
Le operazioni transfrontaliere possono comportare obblighi IVA per i soggetti passivi italiani (a meno che non risultino documentate da bolletta doganale o sia emessa fattura a soggetti extra-UE tramite sistema OTELLO). Per quanto riguarda la fattura rilasciata dal rappresentante italiano del fornitore estero, però, va tenuto presente che non si ritiene valida qualora riporti esclusivamente il suo numero di partita IVA e non contenga anche la partita IVA del fornitore estero.
Per capire meglio quali sono le corrette modalità di fatturazione dei rappresentanti italiani di un soggetto estero, nelle operazioni soggette a reverse charge dell’IVA (inversione contabile), chiariamo prima le differenze in base alla localizzazione del committente e se l’operazione è inta-UE o extra-UE.
- Per prestazioni ricevute da operatori fuori dai confini nazionali, il committente italiano passivo IVA è debitore d’imposta: se l’operazione è europea l’IVA si paga con inversione contabile, se è extra-europea è necessaria l’autofattura;
- per prestazioni effettuata nei confronti di un committente estero, ricorre l’obbligo di fattura con l’indicazione “inversione contabile” (reverse charge) se il committente è europeo, “operazione non soggetta” se extra-UE.
=> Cessioni all'estero esenti IVA: ecco quali sono
Operazioni estere dal 1° luglio 2022
A partire dalle operazioni datate 1° luglio 2022, l’Esterometro è abolito e i dati delle operazioni transfrontaliere si trasmettono telematicamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) ricorrendo allo stesso formato XML (eXtensible Markup Language) della fattura elettronica. A tale scopo, si dovranno utilizzare i codici del campo “Tipo Documento” e “Natura” introdotti nel nuovo tracciato XML per indicare le varie tipologie di operazioni IVA. Sono strati introdotti anche nuovi tipi di documenti (TD17, TD18 e TD19) per acquisti da fornitori all’estero e per quelli in reverse charge (TD16).
Ciclo attivo
- TD16 Integrazione/autofattura reverse charge interno
Ciclo passivo
- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
Tipi di documento e nuovi codici
Codice | Descrizione | Flusso |
TD01 | Fattura | FE/Esterometro |
TD02 | acconto/anticipo su fattura | FE |
TD03 | acconto/anticipo su parcella | FE |
TD04 | nota di credito | FE/Esterometro |
TD05 | nota di debito | FE/Esterometro |
TD06 | Parcella | FE |
TD07 | fattura semplificata | FES |
TD08 | nota di credito semplificata | FES |
TD09 | nota di debito semplificata | FES |
TD10 | fattura di acquisto intracomunitario beni | Esterometro |
TD11 | fattura di acquisto intracomunitario servizi | Esterometro |
TD12 | documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996) | Esterometro |
TD16 | integrazione fattura reverse charge interno | FE |
TD17 | integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero | FE |
TD18 | integrazione per acquisto di beni intracomunitari | FE |
TD19 | integrazione/autofattura acquisto beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72 | FE |
TD20 | autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.8 e 9 bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93) |
FE |
TD21 | autofattura per splafonamento | FE |
TD22 | estrazione beni da Deposito IVA | FE |
TD23 | estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA | FE |
TD24 | fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) | FE |
TD25 | fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) | FE |
TD26 | cessione beni ammortizzabili e passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72) |
FE |
TD27 | fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa | FE |
Previste anche nuove sotto-categorie dei codici natura IVA ai fini della Dichiarazione IVA precompilata.
N2.1 | non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72 |
N2.2 | non soggette – altri casi |
N3.1 | non imponibili – esportazioni |
N3.2 | non imponibili – cessioni intracomunitarie |
N3.3 | non imponibili – cessioni verso San Marino |
N3.4 | non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
N3.5 | non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento |
N3.6 | non imponibili – altre operazioni |
N6.1 |
inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
|
N6.2 | inversione contabile cessione di oro e argento puro |
N6.3 | inversione contabile subappalto nel settore edile |
N6.4 | inversione contabile – cessione di fabbricati |
N6.5 | inversione contabile cessione di telefoni cellulari |
N6.6 | inversione contabile cessione di prodotti elettronici |
N6.7 |
inversione contabile prestazioni comparto edile e settori connessi
|
N6.8 | inversione contabile – operazioni settore energetico |
N6.9 | inversione contabile altri casi |
I nuovi codici errore:
- 00445 (Fattura elettronica): non sono più ammessi i valori generici N2, N3 o N6 per fatture ordinarie e N2 o N3 per quelle semplificate;
- 00448 (Esterometro): non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione.
Nella compilazione del modello di comunicazione si devono indicare i seguenti dati:
- identificativi cedente/prestatore;
- identificativi cessionario/committente;
- data del documento comprovante l’operazione;
- data di registrazione (per documenti ricevuti e note di variazione);
- numero del documento;
- base imponibile;
- aliquota IVA e imposta, oppure la tipologia dell’operazione (codice natura).
Scadenze pre-Esterometro
Nel 2022, fino all’entrata in vigore del nuovo sistema, restano ferme le consuete modalità e scadenze di invio. Le prossime sono le seguenti:
- entro il 2 maggio per le operazioni effettuate entro ilprimo trimestre 2022;
- entro il 22 agosto per il secondo trimestre (con differimento ex articolo 37, comma 11-bis, del Dl 223/2006).
Dal 1° luglio 2022 entra in vigore la nuova procedura (specifiche tecniche come da Allegato al provvedimento n.293384 dell’Agenzia delle Entrate, datato 28 ottobre 2021.
Scadenze post-Esterometro
Con l’abolizione dell’Esterometro, non cambiano soltanto le modalità di invio ma anche le scadenze di adempimento, passando da un inoltro massivo dei dati trimestrali entro il mese successivo ad un invio telematico per ciascuna operazione. Per quanto riguarda il calendario delle trasmissioni, si applicano le stesse regole delle e-fatture.
- Per operazioni effettuate la trasmissione si effettua entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, oppure entro il 15 del mese successivo per la fatturazione differita.
- Per le operazioni ricevute si effettua entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o la sua effettuazione.
N.B. Oltre all’invio della fattura estera tramite SdI, resta fermo l’obbligo di invio tradizionale al cliente estero (a cui va mandata una copia cartaceo o in pdf).
Sanzioni
In caso di mancata o errata trasmissione dei dati, la sanzione amministrativa è pari a 2 euro per ogni fattura, fino ad un massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta del 50%, entro il limite di 200 euro per ciascun mese, se i dati vengono trasmessi (o ritrasmessi se errati) entro i quindici giorni successivi alla scadenza.
Effettuazione operazioni
Il momento in cui l’operazione si considera effettuata è rilevante per adempiere correttamente ai vari obblighi di legge: integrazione e registrazione fattura; emissione e registrazione autofattura; emissione fattura per operazioni attive; liquidazione ed eventuale versamento imposta. A tale scopo, vanno anche individuati i momenti di ultimazione del servizio e di maturazione dei corrispettivi visto che, in base alla all’articolo 6, comma 6, Dpr 633/1972 (in parte modificato dalla Legge di Stabilità 2013 e dalla Legge Comunitaria 2010) le prestazioni di servizi, sia verso che da parte di un operatore estero:
«si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi».
Se viene effettuato un pagamento prima dell’ultimazione dell’operazione, la prestazione:
«si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento».
=> Obblighi IVA per servizi oltre frontiera
Infine, se le prestazioni sono effettuate «in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime».
Obblighi del committente
Il committente nazionale, in base all’articolo 17, comma 2, dello stesso Dpr 633/1092, modificato dalla Legge di Stabilità, dal primo gennaio 2013 deve:
- numerare la fattura del fornitore comunitario e integrarla con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione espressi in valuta estera, nonché dell’ammontare dell’IVA, calcolata secondo l’aliquota applicabile (articolo 46, comma 1, dl 331/1993);
- annotare la fattura, come sopra integrata, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, e con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro IVA vendite (articolo 23, DPR n. 633/1972), secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo espresso in valuta estera (articolo 47, comma 1, Dl 331/1993);
- annotare la fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA acquisti (articolo 25, DPR 633/1972), per esercitare la detrazione eventualmente spettante (articolo 47, comma 1, dl 331/1993).
- emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (nel caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione), e annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (articolo 46, comma 5, e articolo 47, comma 1, DL 331 del 1993).
=> VIES online: operazioni IVA nella UE più semplici
Prestazione e corrispettivi
Per quanto riguarda le “operazioni uniche” (che comportano una singola esecuzione), l’effettuazione dell’operazione coincide con l’ultimazione, mentre nel caso di prestazioni “continuative o periodiche” coincide con la maturazione del corrispettivo. In entrambi i casi, sono rilevanti le clausole contrattuali, ma comunque si osserva che il momento di “ultimazione della prestazione” o di “maturazione del corrispettivo” non sempre coincide con quello in cui si realizza effettivamente il pagamento del corrispettivo.
Esempio: un contratto in cui la maturazione del corrispettivo avviene al termine di ogni bimestre, mentre il pagamento entro il 15 del mese successivo. In questo caso, il momento di esigibilità dell’imposta è la scadenza del bimestre, non il pagamento.
Casi particolari
Da un punto di vista operativo, i nuovi criteri di individuazione del momento di effettuazione dell’operazione, attraverso ultimazione del servizio o maturazione dei corrispettivi, può non essere di agevole applicazione, può succedere ad esempio che prestatore e committente non abbiano la medesima percezione dello stato di esecuzione della prestazione.
In questo caso (sfasamento temporale tra ultimazione della prestazione e conoscenza dell’ultimazione stessa da parte del committente), saranno i documenti scambiati tra le parti sullo stato di avanzamento dei lavori e sull’ammontare del corrispettivo, ad avere un ruolo determinante per la tempistica degli adempimenti contabili che il committente/prestatore dovrà effettuare ai fini dell’assolvimento dell’imposta.
Altro caso: il corrispettivo non è determinabile perché legato ad elementi fattuali non ancora realizzati, e pertanto non conosciuti dalle controparti, alla data di effettuazione dell’operazione. Qui, l’ultimazione della prestazione o la maturazione del corrispettivo possono essere individuati nel momento in cui saranno noti tutti gli elementi, in base a criteri previsti dal contratto, e a quel punto scatta anche l’obbligo di assolvimento IVA. Quando il prestatore del servizio è un comunitario, l’imposta è esigibile al momento di ricezione della fattura, a prescindere dall’effettuazione del pagamento: come detto, il committente italiano la assolve con il criterio dell’inversione contabile.
=> Reverse charge: regole su prestazioni di servizi
Se il prestatore del servizio è extra UE, la ricezione di un qualunque documento da quest’ultimo emesso, volto a certificare l’operazione resa, è indice dell’ultimazione dell’operazione o della maturazione del corrispettivo, con conseguente obbligo di emissione dell’autofattura da parte del committente nazionale. Infine, per le prestazioni che durano più di un anno, l’Iva va pagata al termine di ciascun anno (e comunque dopo 12 mesi dall’inizio del servizio), fino a quando la prestazione non è conclusa.
Ci sono prestazioni che, pur non essendo periodiche o continuative, necessitano tempi lunghi (come contratti di appalto o progettazione software) e prevedono pagamenti a determinati stati di avanzamento lavori: la data del pagamento è quella dell’esigibilità dell’imposta, limitatamente all’importo pagato. Nel caso di particolari contratti, per cui l’effettuazione della prestazione non è sufficiente per la determinazione del corrispettivo ma sono previste procedure di rendicontazione che in genere si esauriscono nel mese successivo a quello in cui il servizio è reso ed entro tale termine viene emessa la fattura, è ammissibile individuare il momento di effettuazione della prestazione con quello di emissione della fattura.