Entro il 15 del mese, i contribuenti IVA devono emettere e registrare le fatture differite relative a beni e servizi eseguiti o ceduti nel mese precedente, individuabili da idonea documentazione, anche tramite una sola fattura riepilogativa. Le fatture devono contenere data e numero dei documenti cui si riferiscono.
Cosa è la fattura differita?
La fattura differita è una fattura emessa in un momento successivo a quello della cessione dei beni o della prestazione dei servizi. La sua emissione, tuttavia, non può avvenire oltre il 15° giorno del mese successivo e deve sempre essere accompagnata da idonea documentazione che permetta di identificare gli elementi fondamentali della fattura stessa, soprattutto qualora si opti per la fattura riepilogativa, contenete tutte le operazioni del mese solare precedente.
Quando deve essere emessa la fattura differita?
La “data documento” da indicare nella fattura elettronica differita deve corrispondere a quella di effettuazione dell’operazione, ricordando che la fattura si considera emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
Qualora vi siano più operazioni, fermo restando che dal documento devono risultare le date di effettuazione delle stesse (ricavabili dal DDT), nel campo “data documento” può essere indicata, alternativamente:
- la data di predisposizione e invio allo SdI (data emissione);
- la data di almeno una delle operazioni e preferibilmente la data dell’ultima operazione.
Nel caso di fatture trasmesse per mezzo di canali diversi dallo SdI, emesse nei 12 giorni successivi alla data di effettuazione dell’operazione, il documento deve contenere entrambe le date. La data indicata all’interno del file xml dovrà essere quella di effettuazione dell’operazione, mentre la data di emissione del documento dovrà coincidere con quella di trasmissione del documento elettronico allo SdI.
Fattura differita per cessioni di beni
Bisogna indicare numeri e date dei singoli documenti di consegna, eventualmente anche quelle di compilazione.
- Per le cessioni in Italia la consegna e la spedizione devono risultare dal documento di trasporto (DDT) o altro documento da cui si evincano i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione.
- Per le cessioni intra-UE, la data è quella di partenza del trasporto o spedizione.
=> IVA, guida alla fatturazione per operazioni estere
Fattura differita per prestazioni di servizi
Bisogna indicare in dettaglio le operazioni eseguite, anche nel caso di prestazioni già liquidate.
- Per le prestazioni in Italia devono essere individuabili (tramite contratto, documenti d’intervento, ecc.) quelle effettuate nello stesso mese solare nei confronti di uno stesso soggetto.
- Per le prestazioni intra-UE si può emettere fattura differita per operazioni non soggette a mposta ai sensi dell’art. 7-ter del DPR n. 633/1972.
Si utilizza il codice TD24 per le fatture differite riferite a prestazioni di servizi idoneamente documentate e con avvenuto pagamento del corrispettivo.