Familiari a carico, detrazioni IRPEF e welfare senza obbligo di convivenza

di Teresa Barone

17 Agosto 2026 09:33

logo PMI+ logo PMI+
Il decreto correttivo Omnibus riammette genitori, fratelli, suoceri, generi e nuore tra i familiari con spese detraibili e welfare aziendale

La riforma fiscale rimette in ordine il capitolo dei familiari a carico, dopo due anni di correzioni che avevano ristretto e poi riaperto la platea. L’ultimo intervento, contenuto nel correttivo Omnibus, cancella la stretta che dal 2025 aveva escluso fratelli, suoceri, generi e nuore dalla nozione “fiscale di familiare”, insieme ai genitori che non convivono con il contribuente. Per le detrazioni per figli e familiari a carico in dichiarazione non cambia nulla, mentre la conseguenza più immediata si riscontra in ambito welfare aziendale, dove l’Agenzia delle Entrate ha appena riconosciuto l’esenzione per un rimborso erogato in favore di un familiare non convivente. La correzione vale all’indietro e tocca somme che molte imprese hanno già tassato.

In sintesi:

  • l’articolo 1 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 riscrive il comma 4-ter dell’articolo 12 del TUIR;
  • le modifiche valgono dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025, quindi già sull’anno d’imposta 2025;
  • con la risposta a interpello n. 163 del 14 agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate esclude da IRPEF il rimborso della retta RSA per un genitore non convivente;
  • convivenza o assegni alimentari non giudiziali rilevano laddove la norma richiede il familiare fiscalmente a carico;
  • la detrazione per carichi di famiglia degli ascendenti continua a richiedere la convivenza.

Detrazioni IRPEF su spese per parenti e affini a carico

Le spese sostenute per genitori, fratelli, sorelle, suoceri, generi e nuore tornano a rilevare ai fini delle agevolazioni fiscali agganciate all’articolo 12 del TUIR anche quando il familiare abita altrove. L’articolo 1 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, sopprime dal primo periodo del comma 4-ter la condizione della convivenza con il contribuente o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Quella condizione viene reintrodotta nel solo secondo periodo, quello che definisce il familiare fiscalmente a carico, e per di più limitatamente alle persone elencate nell’articolo 433 del codice civile diverse dal coniuge e dai figli. La stessa modifica è replicata sull’articolo 12, comma 7 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, che si applicherà dal 2027.

L’intervento corregge un effetto prodotto dal precedente correttivo, il D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, che aveva esteso a tutti i familiari dell’articolo 433 il requisito della convivenza con applicazione a ritroso sull’intero 2025. Chi deve compilare la dichiarazione trova il quadro aggiornato delle spese detraibili per i familiari nel 730.

Welfare aziendale per familiari non conviventi

Il rimborso della retta di una RSA per un genitore che non abita con il dipendente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 163 del 14 agosto 2026, su un piano di welfare chiamato a coprire le spese sostenute nel 2025 per il ricovero e l’assistenza della madre di un lavoratore, stabilmente ospitata nella struttura.

La chiave del ragionamento è nella lettera f-ter) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR, che esclude dall’imponibile le somme e le prestazioni erogate dal datore alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per i servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12. Quella norma richiama i familiari dell’articolo 12 senza pretendere che siano fiscalmente a carico, e dopo il correttivo la convivenza conta soltanto dove quello status è richiesto.

Dagli atti parlamentari del decreto emerge la ragione dell’intervento: applicare a ritroso all’intero 2025 il requisito della convivenza avrebbe potuto far saltare a posteriori i piani welfare costruiti su familiari non conviventi. Il correttivo riporta il riconoscimento delle agevolazioni alle condizioni vigenti al 31 dicembre 2024.

Carichi di famiglia e limiti di reddito, regole di convivenza

La convivenza continua a contare ogni volta che la singola disposizione richiede lo status di familiare fiscalmente a carico, e continua a contare nella detrazione per carichi di famiglia, dove opera con regole proprie. La distinzione fra i tre piani è quella che decide caso per caso.

Agevolazione richiamata Condizione richiesta
Norme che rinviano genericamente ai familiari dell’articolo 12, welfare aziendale compreso Nessun requisito di convivenza né di assegni alimentari, per nessuno dei soggetti dell’articolo 433 del codice civile
Norme che richiedono il familiare fiscalmente a carico, come le detrazioni al 19% sulle spese Limite di reddito di 2.840,51 euro, elevato a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni, più convivenza o assegni alimentari non giudiziali per i soggetti diversi da coniuge e figli
Detrazione per carichi di famiglia degli ascendenti, articolo 12 comma 1 lettera d) Convivenza con il contribuente, senza l’alternativa degli assegni alimentari, secondo le istruzioni al modello 730/2026 aggiornate il 28 maggio 2026

Il correttivo non riapre le detrazioni cancellate dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, che aveva ristretto il beneficio al coniuge non separato, agli ascendenti conviventi e ai figli fino ai 30 anni, senza limiti di età in caso di disabilità. Nulla si muove neppure sulla detrazione per carichi di famiglia in busta paga e nel cedolino pensione.

Vanno invece considerati familiari ai fini delle spese sostenute nel loro interesse anche i soggetti privi di detrazione specifica: i figli sotto i 21 anni, coperti dall’Assegno unico, quelli dai 30 anni in su, e fratelli e sorelle, la cui detrazione era stata abolita.

Rimborsi welfare già tassati e recupero dell’IRPEF

La retroattività opera a favore del lavoratore e riguarda erogazioni già avvenute. Un rimborso di 6.000 euro per la retta di una RSA, assoggettato nel 2025 perché il genitore non era convivente, ha generato sul dipendente circa 2.100 euro di IRPEF con l’aliquota marginale del 35% allora applicabile ai redditi fra 28.000 e 50.000 euro, oltre alla quota contributiva a suo carico e all’onere contributivo sostenuto dall’azienda.

Su quelle somme il prelievo non era dovuto. Il recupero dell’imposta può passare dal conguaglio del sostituto oppure dalla dichiarazione dei redditi, con una differenza da misurare prima di scegliere: la dichiarazione restituisce l’imposta, non i contributi previdenziali, il cui recupero passa necessariamente dal datore di lavoro. Per stimare l’effetto sull’imposta dovuta è utile un calcolo dell’IRPEF sui redditi 2025 con e senza il rimborso nell’imponibile.

Per le imprese la prima verifica riguarda il censimento dei rimborsi 2025 erogati a favore di familiari non conviventi e assoggettati in via prudenziale. L’Agenzia non ha finora diffuso istruzioni sulle modalità di regolarizzazione, e la risposta 163 si limita a riconoscere l’esenzione nel caso esaminato.