La cartella esattoriale dev’essere considerata valida anche se non contiene tutti gli estremi identificativi, sempre che il contribuente possa esercitare il suo diritto di difesa rispetto alla procedura di riscossione promossa nei suoi confronti.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con ordinanza n. 6206 del 9 dicembre 2024 in merito al contenuto di cartelle e atti impositivi.
L’efficacia dell’atto non è dunque compromessa dalla mancanza di dati facilmente desumibili.
Secondo i giudici, per essere valida la cartella di pagamento deve indicare necessariamente le circostanze univoche che permettano di individuare uno specifico atto, anche senza indicare tutti gli importi richiesti purché sia possibile risalire agli stessi con un calcolo matematico.
Per la validità del ruolo e della cartella esattoriale non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso al quale detti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l’indicazione di circostanze univoche che consentano l’individuazione di quell’atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti.
Nel caso specifico analizzato veniva contestata una cartella notificata con la mera indicazione degli estremi della decisione della Commissione tributaria regionale, senza riportare un prospetto di liquidazione.