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Sanatoria CPB per soci e associati: istruzioni

di Barbara Weisz

13 Gennaio 2025 09:00

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Nuove istruzioni delle Entrate per società ed enti che applicano il ravvedimento speciale previsto dal Concordato Preventivo biennale.

L’Agenzia delle Entrate fornisce nuove istruzioni sulla possibilità di ravvedimento speciale prevista per i contribuenti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale. In particolare, dettaglia le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva che consente di regolarizzare le annualità ancora accertabili per redditi prodotti in modo associato e per le associazioni.

Le istruzioni sono contenute nella Risoluzione 1/2025.

Il ravvedimento speciale per aderenti al Concordato

Le nuove indicazioni riguardano imprese e associazioni che, avendo aderito al CPB, intendono avvalersi del ravvedimento speciale previsto dall’articolo 2-quater del decreto 113/2024.

Nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni di cui agli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, l’opzione deve essere esercitata con la presentazione di tutti i “modelli F24” di versamento, relativi alla prima o unica rata dell’imposta sostitutiva dell’IRAP da parte della società o associazione e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.

I versamenti si effettuano con il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la Risoluzione 50/2024: il 4075 per le imposte sui redditi e relative addizionali dei contribuenti diversi dalle persone fisiche e il 4076 per l’IRAP.

Versamenti da parte di soci o associati

Per i versamenti dovuti da soci e associati, nella sezione “Contribuente” vanno riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato. Il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice “73” da riportare nel campo “codice identificativo”, come di seguito ridenominato.

Restano comunque validi i versamenti effettuati senza l’indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e del codice identificativo “73”.

Versamento da parte di società e associazioni

C’è poi il caso, regolato dall’articolo 7, comma 1, lettera a-bis), del Decreto Legge 155/2024, in base al quale in relazione ai redditi imputati ai singoli soci o associati, il versamento dell’imposta sostitutiva può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

In questa fattispecie, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4075”, indipendentemente dalla compagine sociale. Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale. Per l’imposta sostitutiva dell’IRAP il codice tributo corretto è “4076”.

Queste indicazioni completano e integrano quanto già deciso con la risoluzione 50/E del 17 ottobre 2024.