L’Agenzia delle Entrate fornisce nuove istruzioni sulla possibilità di ravvedimento speciale prevista per i contribuenti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale. In particolare, dettaglia le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva che consente di regolarizzare le annualità ancora accertabili per redditi prodotti in modo associato e per le associazioni.
Le istruzioni sono contenute nella Risoluzione 1/2025.
Il ravvedimento speciale per aderenti al Concordato
Le nuove indicazioni riguardano imprese e associazioni che, avendo aderito al CPB, intendono avvalersi del ravvedimento speciale previsto dall’articolo 2-quater del decreto 113/2024.
Nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni di cui agli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, l’opzione deve essere esercitata con la presentazione di tutti i “modelli F24” di versamento, relativi alla prima o unica rata dell’imposta sostitutiva dell’IRAP da parte della società o associazione e delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.
I versamenti si effettuano con il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la Risoluzione 50/2024: il 4075 per le imposte sui redditi e relative addizionali dei contribuenti diversi dalle persone fisiche e il 4076 per l’IRAP.
Versamenti da parte di soci o associati
Per i versamenti dovuti da soci e associati, nella sezione “Contribuente” vanno riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato. Il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice “73” da riportare nel campo “codice identificativo”, come di seguito ridenominato.
Restano comunque validi i versamenti effettuati senza l’indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e del codice identificativo “73”.
Versamento da parte di società e associazioni
C’è poi il caso, regolato dall’articolo 7, comma 1, lettera a-bis), del Decreto Legge 155/2024, in base al quale in relazione ai redditi imputati ai singoli soci o associati, il versamento dell’imposta sostitutiva può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.
In questa fattispecie, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4075”, indipendentemente dalla compagine sociale. Il versamento dovrà riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale. Per l’imposta sostitutiva dell’IRAP il codice tributo corretto è “4076”.
Queste indicazioni completano e integrano quanto già deciso con la risoluzione 50/E del 17 ottobre 2024.