Sono datate tutte 18 dicembre le risoluzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con l’istituzione di nuovi codici tributo, validi in alcuni casi per fruire dei crediti d’imposta in compensazione ed in altri per il versamento di specifiche imposte.
Analizziamoli uno per uno.
Codici tributo per incentivi Transizione 5.0
Con la risoluzione n. 63/E, l’Amministrazione finanziaria ha comunicato il codice “7072” per gli investimenti delle imprese nell’ambito del Piano Transizione 5.0 e relativi a interventi volti a favorire la trasformazione digitale ed energetica. Utilizzabile tramite modello F24, serve a beneficiare del bonus previsto dall’articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024.
Il credito d’imposta è fruibile esclusivamente in compensazione fino al 31 dicembre 2025, obbligatoriamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Eventuali residui non utilizzati entro tale data possono essere riportati in avanti e spalmati su cinque quote annuali di pari importo.
Le imprese beneficiarie, individuate dal GSE e comunicate all’Agenzia delle Entrate, possono verificare l’importo del credito nel cassetto fiscale, nell’area riservata del sito ufficiale dell’Agenzia.
Il codice tributo “7072” deve essere indicato nella sezione “Erario” del modello F24:
- Colonna “importi a credito compensati” per l’utilizzo del credito.
- Colonna “importi a debito versati” nei casi di riversamento.
Il campo “Anno di riferimento” deve riportare l’anno di completamento dell’investimento, nel formato “AAAA”.
Imposte sostitutive per CFC
Con la risoluzione n. 64/E, invece, vengono istituiti sei nuovi codici tributo per consentire alle società estere controllate (CFC) di versare l’imposta sostitutiva tramite modello F24:
- “4077” – Acconto I rata imposta sostitutiva IRPEF;
- “4078” – Acconto II rata o acconto in unica soluzione imposta sostitutiva IRPEF;
- “4079” – Saldo imposta sostitutiva IRPEF;
- “4080” – Acconto I rata imposta sostitutiva IRES;
- “4081” – Acconto II rata o acconto in unica soluzione imposta sostitutiva IRES;
- “4082” – Saldo imposta sostitutiva IRES.
Nei casi di pagamento rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” va valorizzato nel formato “NNRR” (es. “0102” per la seconda rata su 10). Per il pagamento in unica soluzione, si utilizza il formato “0101”.
I codici “4079” e “4082” possono essere utilizzati anche per gli importi a credito compensati.
L’imposta sostitutiva per le società estere controllate è stata introdotta dal decreto legislativo n. 209/2023. Questa disciplina opzionale consente di applicare un’imposta del 15% sull’utile contabile netto delle CFC, in alternativa al regime ordinario.
Social Bonus per erogazioni liberali
Riguarda il Social Bonus, infine, la risoluzione n. 65/E che crea il codice tributo “7037” denominato “Credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore – Articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”, valido per l’utilizzo con Modello F24 del credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore degli enti del Terzo settore.
Il bonus, introdotto dall’articolo 81 del decreto legislativo n. 117/2017, riguarda le donazioni a favore di progetti di recupero di immobili pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata.
Il codice tributo “7037” deve essere indicato nel modello F24:
- Colonna “importi a credito compensati” per l’utilizzo del credito d’imposta.
- Colonna “importi a debito versati” in caso di restituzione.
Il campo “anno di riferimento” deve riportare l’anno d’imposta in cui sono state effettuate le erogazioni, nel formato “AAAA”.
Per tutti i dettagli, ecco il link alle risoluzioni 63/E, 64/E e 65/E del 18 dicembre 2024.