Il contribuente che nel primo periodo d’imposta del concordato preventivo biennale dopo essere entrato nel regime forfettario fuoriesce prima della fine dell’anno superando il tetto dei 100mila euro, può applicare il CPB. Non opera in questo caso la causa di esclusione relativa all’adesione del regime forfettario nel primo anno di applicazione del CPB.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con risposta a interpello 248/2024. È però necessario che il superamento della soglia del forfettario avvenga prima dell’adesione al concordato.
Concordato per Forfettari: casi di esclusione
Il Fisco risponde a un’istanza relativa all’applicazione dell‘articolo 11 del Dlgs 13/2024, come modificato dal decreto correttivo della Riforma Fiscale (Dlgs 108/24). La norma prevede come causa di esclusione dal CPB l’adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfettario.
L’interpello riguarda un contribuente che nel 2024 ha aderito alla flat tax per le Partite IVA, ma nel corso dell’anno ha poi superato la soglia di 100mila euro di ricavi che fa scattare il passaggio immediato al regime fiscale ordinario. E chiede se il questo caso operi o meno la causa di esclusione.
Fuoriusciti prima dell’adesione al CPB: i casi ammessi
La norma, sottolinea la risposta dell’Agenzia delle Entrate, ha l’obiettivo «di evitare distorsioni nel meccanismo applicativo dell’istituto», e «di garantire che, tra il momento in cui è definita la proposta e le annualità in cui la proposta trova applicazione, non intervengano significative modifiche alla soggettività del contribuente che ha aderito al CPB».
Di conseguenza, ritiene che la fuoriuscita dal regime forfettario nel medesimo periodo d’imposta dell’adesione per superamento del limite di fatturato, comportando l’applicazione della tassazione ordinaria, sia compatibile con l’applicazione del regime ordinario. Ma solo nel caso in cui il superamento di tale limite avvenga prima del termine previsto per aderire alla proposta di Concordato.