Buone notizie in arrivo per i soggetti che hanno richiesto il contributo a fondo perduto nell’ambito del Superbonus 2024, fruendo della detrazione d’imposta per interventi edilizi nella misura del 70%.
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato, con apposito provvedimento del 29 novembre 2024, che la percentuale del contributo erogabile a ciascun beneficiario sarà pari al 100% di quanto richiesto, perché l’ammontare complessivo risultante dalle istanze presentate è inferiore alle risorse finanziarie stanziate, pari a 16.441.000 euro.
Superbonus a fondo perduto: contributo pieno
Possono fruire del contributo a fondo perduto – istituito dall’articolo 1, comma 2, del Dl n. 212/2023 – i soggetti a basso reddito che dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024 hanno effettuato interventi edilizi per i quali è prevista una detrazione d’imposta del 70%: quelli volti a migliorare l’efficienza energetica, il Sismabonus, il fotovoltaico e l’installazione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Sempre che i costi non siano stati sostenuti nell’ambito dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.
Requisiti per l’accesso al contributo
Il contributo è riservato ai contribuenti con un reddito non superiore a 15.000 euro che hanno sostenuto, nel periodo indicato, spese per interventi di ammessi al Superbonus con aliquota di detrazione pari ao 70% per il 2024.
È inoltre necessario che, entro il 31 dicembre 2023, i lavori abbiano raggiunto uno stato di avanzamento di almeno il 60%.
Controlli e regolarizzazione
L’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli per verificare la spettanza del contributo. In caso di somme non dovute, si procederà al recupero secondo l’articolo 38-bis del DPR n. 600/1973. È prevista la possibilità di regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione dei contributi indebitamente percepiti.
Per approfondimenti sulla disciplina oggi in vigore e sui provvedimenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate in merito all’attuazione delle diverse regole sul Superbonus, si può visitare l’apposita sezione del sito web dell’AdE a questo link.