Dal 1° gennaio 2025, stop alle adesioni telefoniche per nuovi contratti luce o gas: sarà sempre necessaria la forma scritta su supporto durevole e, nel caso di adesione di una proposta presentata da venditori porta a porta, il diritto di recesso si estende da 14 a 30 giorni.
Infine, scattano maggiori vincoli di chiarezza e tutela del consumatore anche nel caso di modifiche unilaterali del contratto.
Utenze luce e gas 2025: le novità a tutela del consumatore
Le disposizioni sono contenute nella Delibera ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) che entreranno in vigore il primo gennaio a protezione degli utenti dopo la fine del mercato tutelato.
Il documento recepisce le modifiche al Codice del Consumo previste dal decreto legislativo 26/2023 e dalla Legge annuale sulla Concorrenza del 2022, armonizzando la disciplina in materia di offerte PLACET e di servizio di tutela della vulnerabilità.
«Negli ultimi anni – spiega il presidente ARERA, Stefano Besseghini – molti contratti di energia e gas sono stati oggetto di modifiche, sia in esito ai processi di definitiva liberalizzazione, sia a causa degli aumenti imprevedibili dei prezzi, dovuti prima alla fine del Covid e poi al conflitto in Ucraina e alle conseguenti tensioni sui mercati. Le novità mirano a riequilibrare il rapporto che si è venuto a creare tra operatori e consumatori in conseguenza di questi fenomeni, con l’introduzione di ulteriori strumenti di tutela».
Contratti via telefono oppure a domicilio
Rilevanti le novità relative ai contratti che vengono stipulati fuori dai locali commerciali oppure a distanza, con obbligo in tutti i casi di fornire le informazioni su mezzi di comunicazione elettronica che consentano lo scambio di messaggi scritti su un supporto durevole, in grado di riportare data e ora della comunicazione.
Di conseguenza, non sono più validi gli accordi conclusi via telefono, con una semplice risposta dell’utente. Quest’ultimo risulta vincolato solo dopo aver firmato un’offerta. E non solo è necessaria la forma scritta, ma vanno rispettate anche altre regole procedurali.
Il cliente contattato telefonicamente deve firmare l’offerta e un documento separato che ne attesta l’accettazione. Oppure, il venditore deve acquisire il consenso del cliente a ricevere l’offerta su un supporto durevole. In entrambi i casi, il cliente deve aver ricevuto un contratto scritto esaustivo, inviato o in forma cartacea o su supporto durevole concordato.
Se il contratto viene proposto da un venditore porta a porta che si presenta senza appuntamento, il diritto di recesso sale da 14 a 30 giorni.
Termini di preavviso per modifiche contrattuali
Cambiano poi i termini di preavviso per le variazioni unilaterali del contratto, che non possono essere inferiori a tre mesi, ridotti a un mese soltanto nel caso in cui la novità comporti una diminuzione di corrispettivi.
La variazione deve essere comunicata in modo chiaro, non può essere contenuta in documenti che contengono anche altre informazioni (fatture, resoconti, promozioni). Nel caso in cui avvenga per mail, deve essere segnalato nell’oggetto del messaggio che si tratta di una variazione contrattuale.
Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di comunicazione delle variazioni contrattuali comporta il diritto a un risarcimento di 30 euro. II responsabile delle modalità con cui vengono proposte le offerte è sempre il venditore, quindi la compagnia energetica che emette le bollette della luce e del gas, indipendentemente dal fatto che affidi poi la gestione delle attività a soggetti terzi.
Le informazioni sulle offerte PLACET
Per quanto riguarda le offerte PLACET, a cui hanno diritto i clienti che dopo la fine del mercato tutelato non hanno effettuato alcuna scelta relativa alla fornitura di energia, vengono stabiliti requisiti minimi che deve avere la modulistica inviata agli utenti: condizioni generali di fornitura, condizioni economiche, schede di condotte commerciali, procedure di reclamo.
I rinnovi delle condizioni economiche dopo i primi 12 mesi vanno comunicati in forma scritta, sempre con almeno tre mesi di preavviso e sempre su supporto durevole. Devono spiegare chiaramente che l’offerta PLACET viene rinnovata in mancanza di una diversa scelta del cliente, indicare il prezzo dei successivi 12 mesi, contenere l’intestazione “Proposta di rinnovo delle condizioni economiche dell’Offerta PLACET”.