È pienamente legittima la notifica della cartella di pagamento a un’azienda fallita, procedura che non viola il divieto di compiere azioni esecutive e cautelari sui beni coinvolti nel fallimento.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26898 del 16 ottobre 2024, si è espressa in merito all’impugnazione della cartella di pagamento da parte di un’azienda per la quale era già stata emessa la sentenza di fallimento.
Secondo i giudici, l’atto impositivo relativo a un credito tributario di natura concorsuale deve essere notificato al fallito ma anche al curatore fallimentare. Per quanto riguarda l’emissione della cartella di pagamento, invece, è necessario specificare che l’inizio dell’azione esecutiva non coincide con l’emissione dell’atto impositivo, che ha il solo fine di informare il contribuente riguardo la pretesa tributaria iscritta a ruolo.
Richiamando la sentenza n. 26491/2020, la Cassazione ha chiarito che:
Con recenti decisioni questa Corte (Cass. n. 22211/2019 e n. 9440/2019) ha ritenuto anche possibile l’emissione della cartella di pagamento nei confronti di società ammessa al concordato preventivo, nonostante il disposto dell’art. 168 L.Fall. in quanto l’inizio dell’azione esecutiva, vietata da tale norma, deve ricondursi non all’emissione ed alla notifica della cartella di pagamento, rappresentando quest’ultima un atto assimilabile al precetto, ma soltanto all’inizio della vera e propria procedura esecutiva.