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Transizione 4.0, niente credito d’imposta sul comodato d’uso

di Barbara Weisz

14 Novembre 2024 16:08

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I beni ammessi a incentivo 4.0 devono essere nuovi: il precedente comodato d'uso oltre il periodo di prova fa decadere il diritto al credito d'imposta.

Per utilizzare il credito d’imposta 4.0 è necessario che i macchinari acquistati siano nuovi di fabbrica. Il requisito è stringente ed esclude la possibilità di utilizzare l’agevolazione nel caso di un dispositivo originariamente detenuto in comodato d’uso e poi acquistato solo successivamente.

Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con risposta a interpello 221/2024.

Incentivi 4.0 solo per beni nuovi di fabbrica

Nel caso esaminato riguarda una società che aveva acquistato un macchinario ammesso alle agevolazioni di Industria 4.0, tramite una diversa società dello stesso gruppo, cedendolo per due anni in comodato all’impresa proprietaria dell’unità produttiva. Solo successivamente quest’ultima aveva definitivamente acquistato il macchinario.

L’impresa chiede di poter comunque utilizzare l’agevolazione assimilando questa operazione a una sorta di leasing finanziario, soluzione che da diritto all’incentivo. Per l’Agenzia delle Entrate il comodato d’uso fa decadere il requisito dell’acquisto di un macchinario nuovo di fabbrica.

Comodato d’uso incompatibile

In una precedente risposta (63/2022) il Fisco aveva considerato ammissibile al beneficio un caso di comodato che però presentava rilievi diversi, trattandosi di un contratto di breve durata. In quel caso, la durata del comodato era stata considerata come una sorta di periodo di prova, che non faceva venir meno la caratteristiche del bene strumentale nuovo.

Nel nuovo caso in esame, il lungo periodo di comodato non può essere ritenuto irrilevante ai fini del requisito della novità. Conseguentemente, non si può applicare l’incentivo 4.0.

La normativa di riferimento, ovvero il comma 1057 della legge 178/2020, prevede che il credito d’imposta spetti «alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 232/2016, dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.