L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 21/E del 7 novembre 2024, che fornisce chiarimenti sulla nuova disciplina dell’autotutela tributaria, introdotta dal Decreto Legislativo n. 219/2023.
Le modifiche mirano a delineare con precisione i casi in cui l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad annullare d’ufficio gli atti impositivi e quelli in cui l’annullamento è facoltativo.
Autotutela tributaria: quando scatta l’annullamento d’ufficio
Il nuovo articolo 10-quater dello Statuto del contribuente prevede l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di annullare, in tutto o in parte, anche senza istanza del contribuente, gli atti di imposizione in presenza di manifesta illegittimità e di specifici vizi, quali:
- errore di persona o di calcolo,
- errore nell’individuazione del tributo,
- errore materiale del contribuente, riconoscibile dall’Amministrazione,
- errore sul presupposto d’imposta,
- mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti,
- mancanza di documentazione, sanata entro i termini previsti.
Tuttavia, l’obbligo di autotutela non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione finanziaria, né decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione.
Autotutela facoltativa su richiesta del contribuente
L’articolo 10-quinquies disciplina l’autotutela facoltativa, dando all’Amministrazione la facoltà di annullamento o revoca, totale o parziale, degli atti impositivi in presenza di vizi diversi da quelli previsti per l’autotutela obbligatoria.
In questi casi, l’annullamento avviene su istanza del contribuente o d’ufficio, valutando l’interesse pubblico e l’affidamento del contribuente.
Presentazione delle istanze
Le istanze di autotutela devono essere presentate all’ufficio competente che ha emesso l’atto contestato, corredate della documentazione necessaria a comprovare i vizi lamentati. L’Amministrazione è tenuta a fornire una risposta motivata entro 60 giorni dalla ricezione dell’istanza.